quietanza

(pop. quetanza), sf. [sec. XIV; dal francese quittance (da quitte, libero da obbligazioni, che risale al latino quiētus, tranquillo) accostato a quietare]. Ricevuta di pagamento rilasciata dal creditore, che riscuote, al debitore che viene così a essere liberato. Il creditore ha l'obbligo di rilasciarla quando il debitore ne faccia richiesta. Di solito la formula apposta sul documento valido come ricevuta è quella per quietanza. In particolare, la quietanza a saldo contiene l'ammissione del creditore di non avere più nulla da pretendere. Essa può così costituire la prova di una transazione o di una rinunzia alla somma a cui si aveva diritto. La legge, nelle controversie di lavoro, consente che la quietanza a saldo possa essere impugnata entro tre mesi dal rilascio, allo scopo di tutelare il dipendente (nella fattispecie “contraente debole”).Le tasse sulla quietanza sono imposte indirette sui trasferimenti a titolo oneroso riscosse con l'applicazione del bollo, che viene annullato mediante sovrapposizione della firma e della data o della sola data.

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