redazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIX; da redatto].

1) L'atto del redigere: la redazione dell'ordine del giorno.

2) In campo editoriale, l'attività del redattore: gli è stata affidata la redazione della rubrica cinematografica. Per estensione, l'insieme dei redattori: la redazione si assume ogni responsabilità; anche la sede nella quale si svolge il lavoro dei redattori. In particolare, redazione romana, in giornalismo, l'insieme dei redattori di un giornale con sede in altra città incaricati di seguire e riferire sull'attività parlamentare e di governo, sugli avvenimenti politici e sui fatti avvenuti nella capitale. Redazione locale, sede distaccata di un quotidiano nazionale che cura l'edizione delle pagine riguardanti la città o la regione in cui opera. Nel settore radiotelevisivo, le redazioni locali, organizzate nella Testata Giornalistica Regionale, sono presenti in ciascuno dei capoluoghi di regione.

3) Ciascuna delle varie stesure di un'opera letteraria: la seconda redazione dell'Orlando furioso. Per estensione, ciascuna delle varianti di un'opera artistica in cui l'autore tratta uno stesso soggetto.

Diritto

Per quanto concerne la redazione delle sentenze, l'estensore deve consegnare la minuta da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Qualora la sentenza sia pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.

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