reincanto

sm. [re-+incanto (diritto)]. Nuova vendita della cosa mobile o immobile, disposta dal giudice nel processo di esecuzione quando nel primo incanto è rimasta invenduta e nessuno dei creditori ha chiesto l'assegnazione. Si procede a reincanto, e a spese dell'acquirente, anche quando questi non paga il prezzo subito dopo l'incanto.

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