véndita

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; latino vendíta, neutro pl. di vendítus, pp. di vendĕre, vendere].

1) L'atto, l'effetto del vendere; l'attività di chi vende: vendita di prodotti all'ingrosso, al minuto; permesso, licenza di vendita; mettere in vendita, offrire all'acquisto; essere in vendita, destinato a essere comprato; vendita rateale, con pagamento dilazionato; prezzo di vendita, prezzo a cui un prodotto viene venduto; contratto di vendita, documento con cui la proprietà di un bene o di un diritto passa ad altri dietro versamento di un certo corrispettivo; costo di vendita, le spese sostenute da un'impresa per collocare un prodotto sul mercato. Vendita per corrispondenza, sistema di vendita di grandi imprese commerciali che raggiungono il consumatore finale diffondendo cataloghi con ampi assortimenti di articoli (abbigliamento, arredamento, casalinghi ecc.) e provvedendo poi a spedire contrassegno le merci ordinate.

2) Quantità di merce venduta; anche il negozio in cui si vendono merci: la crisi ha provocato un calo delle vendite; gestire una vendita di tabacchi.

3) Nel gergo della carboneria, luogo in cui si tenevano le riunioni; anche ogni singola sezione di affiliati.

Diritto

La vendita è un contratto per il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto dal venditore al compratore dietro il pagamento di un prezzo. A volte la vendita è vietata o avviene d'autorità, cioè senza il consenso del precedente proprietario del bene. Elemento essenziale della vendita è il consenso. La vendita è libera, ma devono essere osservati eventuali diritti di prelazione concessi dal venditore stesso o imposti per legge (per esempio le quote dell'eredità per i coeredi). In tal caso il venditore deve dare la preferenza al titolare del diritto di scelta, a parità di prezzo. La vendita ha di regola effetti reali, ossia fa diventare l'acquirente proprietario della cosa, salvo alcuni casi in cui ha effetti obbligatori, ossia vincola il venditore a trasferire la proprietà in un secondo momento: per esempio, vendita di cosa altrui nei casi ammessi dalla legge; vendita di cosa futura; vendita di cose generiche; vendita con riserva di proprietà. Obbligazioni principali del venditore sono: la consegna delle cose secondo le modalità previste dal contratto o fissate dalla legge; il trasferimento della proprietà; la garanzia per l'evizione e i vizi occulti. Gli obblighi del compratore si riducono al pagamento del prezzo, il cui ammontare può essere dalle parti rimesso a un terzo detto arbitratore.

Tipologia

In particolare, si ha vendita con patto di riscatto quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la cosa venduta entro due anni, se trattasi di bene mobile, entro cinque, se trattasi di immobile, restituendo il prezzo; la vendita rimane sottoposta a condizione risolutiva potestativa con effetti reali, per cui, verificatasi questa, solo gli effetti della trascrizione potrebbero permettere agli acquirenti dal primo compratore di non essere spogliati del bene a favore del venditore. Vendita con riservato dominio, vendita rateale di beni mobili in cui il compratore acquista la proprietà della cosa solo col pagamento dell'ultima rata anche se assume i rischi del proprietario fin dal momento in cui la cosa gli viene consegnata. Vendita con riserva di gradimento del compratore, che si perfeziona solo quando il godimento è comunicato al venditore; se però il compratore non si pronuncia nel termine indicato e la cosa si trova presso di lui, è considerata di suo gradimento. Vendita su campione, che può essere risolta se la merce è difforme anche di poco dal campione. Vendita su tipo campione, che si risolve solo se la merce è notevolmente difforme dal campione. Vendita su documenti, si riferisce a cose in viaggio o depositate presso terzi e avviene con la vendita e la consegna dei documenti quali il duplicato della lettera di vettura, la fede di deposito ecc. Vendita cif, nel prezzo sono comprese anche le spese di assicurazione e di trasporto. Vendita fob, il venditore si assume solo l'obbligo di portare e caricare la cosa sul mezzo di trasporto a sue spese, mentre le altre spese non sono comprese nel prezzo pur restando a carico del compratore. Vendita a termine di titoli di credito, quando gli interessi e i dividendi maturati dopo la conclusione del contratto e prima del termine fissato, anche se riscossi dal venditore, spettano al compratore. Vendita di beni immobili, deve avvenire in forma scritta, pena la nullità, e può essere trascritta, al pari della vendita dei beni mobili registrati (per esempio automobili, aerei): se la vendita avviene a corpo si ha un prezzo globale, se avviene a misura il prezzo è proporzionato all'unità di misura relativa. Vendita di eredità, l'erede è tenuto solo a garantire tale sua qualità e non alla garanzia per evizione dato che la vendita avviene in blocco; la forma deve essere scritta anche se non vi sono beni immobili. Vendita di azienda, sono impliciti in essa il divieto di concorrenza tra venditore e compratore, la successione nei contratti esistenti, la cessione dei crediti dell'azienda, l'accollo cumulativo dei debiti dell'azienda, dei quali rispondono sia il venditore sia il compratore. Vendita forzata, in diritto processuale civile è la conversione in denaro a favore del creditore mediante decreto del giudice dei beni mobili o immobili appartenenti al debitore inadempiente espropriato; può avvenire con incanto o a trattativa privata e trasferisce all'acquirente i diritti sulle cose che spettavano a chi ha subito l'espropriazione. Vendite vietate penalmente, quelle di stampati sequestrati, di scritti e disegni non autorizzati, di prodotti industriali con segni mendaci, di sostanze alimentari non genuine, di armi fuori del negozio autorizzato.

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