sbàrco

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sm. (pl. -chi) [sec. XVI; da sbarcare (1)].

1) Lo sbarcare: lo sbarco della merce, dei passeggeri; prepararsi per lo sbarco. In particolare, operazione militare offensiva che ha per scopo l'occupazione di una zona del territorio nemico con azione proveniente dal mare. Alle operazioni da sbarco partecipano uomini e mezzi della marina e reparti specializzati (marines e simili), ma spesso anche le tre forze armate congiunte. Se il tratto costiero in oggetto è stato preventivamente difeso, lo sbarco è preceduto da un'operazione di sommozzatori per rimuovere gli ostacoli disseminati in mare e da bombardamenti aerei e navali. Segue poi lo sbarco vero e proprio sostenuto dai mezzi anfibi. Per estensione, sbarco aereo, operazione consistente nello sbarcare truppe aviotrasportate dietro lo schieramento nemico, per facilitare un'azione offensiva.

2) Nel linguaggio marinaro: A) cessazione del servizio attivo di un ufficiale, di un sottufficiale o di un marinaio. B) Ponte di sbarco, quello che si protende da una calata verso l'acqua, per aumentare il perimetro e la superficie utili all'ormeggio delle navi e al traffico portuale.

3) In diritto: sbarco e abbandono arbitrario di persone, reato previsto dal Codice della Navigazione: il comandante della nave o dell'aeromobile che sbarca o abbandona arbitrariamente, fuori dal territorio nazionale, un componente dell'equipaggio o un passeggero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. Se dal fatto deriva una lesione, la reclusione è aumentata fino a otto anni.