sopraelevazióne o soprelevazióne

Indice

sf. [sec. XX; da sopraelevare].

1) Operazione del sopraelevare: vietare la sopraelevazione di un edificio.

2) Parte di un edificio al di sopra della linea di gronda, costituita sia da uno o più piani di abitazione (attici, mansarde ecc.), sia da logge e da altane. § Giuridicamente la sopraelevazione è il diritto riconosciuto al proprietario dell'ultimo piano di un edificio e al proprietario del lastrico solare di “elevare nuovi piani e nuove fabbriche”. Tale diritto ha però limiti precisi a garanzia dei diritti degli altri condomini, che possono opporsi alla sopraelevazione non solo quando le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono (in tal caso la sopraelevazione non è ammessa), ma in particolare quando essa “pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio, ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti”. La sopraelevazione richiede la concessione. A questo riguardo è data facoltà ai comuni d'inserire nel regolamento edilizio limitazioni di altezza degli edifici onde evitare abusi, disarmonie e speculazioni.

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