suntuàrio

agg. [sec. XVI; dal latino sumptuaríus, da sumptus-us, spesa]. Relativo alle spese; leggi suntuarie, nell'antica Roma, le leggi che proibivano di spendere per le cene e per i banchetti oltre una certa somma ponendo così un freno a un lusso smodato; le principali leggi suntuarie, che prendevano nome dai loro autori, erano: la lex orchia, proposta dal tribuno Orchio, promulgata nel 566 a. C. al fine di limitare il numero degli invitati ai banchetti e il lusso negli abiti delle donne; la lex faunia, che limitava le spese nei giorni di festa e nei giorni feriali; la didia, che determinava il numero dei convitati e la spesa massima di un festino; la licinia, che proibiva di servire a tavola più di un certo quantitativo di carne; la cornelia, che pure limitava le spese dei festini; l'aemilia, che stabiliva la qualità e la quantità dei cibi; la julia, che fissava le spese di nozze e dei festini straordinari.

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