Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino tractātus-us, da tractāre, trattare].

1) Opera di carattere storico, scientifico, letterario, che illustra con metodo un det. argomento o espone i principi di una disciplina: trattato di filosofia, di medicina.

2) Nel diritto internazionale, atto che attesta l'intervenuto accordo tra due o più Stati per regolamentare in modo specifico una det. materia di interesse comune: trattato di alleanza militare, commerciale; firmare, rompere un trattato.

3) Ant., congiura, macchinazione.

Diritto internazionale

Il trattato, che crea, estingue o modifica rapporti giuridici appartenenti alla sfera del diritto internazionale, riguardo alla materia può essere: politico (per esempio trattato di pace, trattato di non aggressione), economico (per esempio trattato di commercio; trattato di navigazione), amministrativo (per esempio trattato di estradizione, trattato di cooperazione amministrativa), culturale (per esempio trattato per la costituzione di enti culturali comuni). Secondo il numero delle parti stipulanti il trattato viene detto bilaterale (due parti) o plurilaterale (più parti). I trattati inoltre possono essere aperti, se vi possono aderire anche altri soggetti internazionali che non hanno partecipato alla loro formazione. La formazione di un trattato segue di regola questo iter: inoltro delle proposte di trattative; accettazione dell'altra parte; apertura delle trattative, tramite le rispettive rappresentanze, fino alla loro conclusione; stesura di un documento siglato; sua trasmissione ai rispettivi governi o ai capi di stato per la ratifica; scambio delle ratifiche tra gli Stati contraenti, ovvero deposito delle stesse presso lo Stato incaricato di raccoglierle e notificarle agli altri. Il trattato così formato diventa esecutivo per tutti gli Stati che l'hanno approvato. Perché i trattati abbiano valore giuridico devono essere stipulati da soggetti di diritto internazionale (per esempio Stati) e il loro contenuto non deve essere in contrasto con obblighi internazionali precedentemente assunti dai firmatari degli stessi. Un trattato si estingue per avvenuto adempimento delle prestazioni, per scadenza del termine finale, per denuncia da parte dei contraenti, per inadempimento o per estinzione di una delle parti sottoscrittrici.

Diritto: trattato commerciale

Accordo fra due o più Paesi stipulato al fine di regolamentare i reciproci scambi e pagamenti. Oltre alle norme di natura doganale e valutaria, i trattati commerciali spesso contengono anche prescrizioni circa l'istituzione di rappresentanze consolari, l'utilizzazione dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione, le condizioni di trattamento fiscale e giuridico dei cittadini stranieri e dei loro beni. I trattati commerciali possono contenere gli obblighi reciproci assunti dai contraenti specificati nel dettaglio, oppure possono contenere solo delle clausole, cioè delle regole generali di trattamento che un contraente s'impegna a usare nei confronti dei cittadini e delle merci dell'altro. Le clausole più usate sono: quella della nazione più favorita, con la quale uno degli Stati contraenti s'impegna a concedere alle merci e ai cittadini dell'altro i benefici riservati o che riserverà a qualsiasi altro terzo Stato; quella di parità nazionale, con la quale uno degli Stati contraenti s'impegna a riservare all'altro i benefici riservati, all'interno del proprio territorio, alle proprie merci e ai propri cittadini; quella di reciprocità internazionale, con cui uno degli Stati contraenti s'impegna a usare nei confronti delle merci e dei cittadini dell'altro lo stesso trattamento riservato dall'altro alle merci e ai cittadini del primo.

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