turbaménto

sm. [sec. XIV; da turbare]. Atto ed effetto del turbare; in particolare, alterazione dell'animo, smarrimento, commozione: a quelle parole provò un gran turbamento. § Il Codice Penale punisce con la reclusione fino a due anni chi impedisce o rechi turbamento all'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, svolto con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel caso di turbamento a cerimonie di altri culti ammessi dallo stato la pena è diminuita. Con il nuovo Concordato (1984), è venuta meno la ratio della discriminazione suddetta. Colui poi che impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

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