Lessico

(lett. uffìzio, ufìzio; ant. offìcio, offìzio), sm. [sec. XIV; dal latino officíum, da opus, lavoro+facĕre, fare].

1) Ciò che uno deve fare in relazione al suo stato, ai suoi rapporti con gli altri; compito, dovere: è ufficio dei genitori educare i figli; al medico spetta l'ufficio di curare i malati. Per estensione, opera, azione, intervento: ottenere qualche cosa grazie agli uffici di qualcuno; interporre buoni uffici, intervenire a favore di qualcuno o di qualche cosa

2) Incombenza, incarico; carica, funzione: ha assunto temporaneamente l'ufficio di sindaco. In particolare, complesso di mansioni di cui è investito un funzionario: l'ufficio di direttore, di preside.

3) Organismo pubblico o di interesse pubblico, costituito da una o più persone la cui attività è coordinata allo svolgimento di una det. funzione: l'ufficio del giudice conciliatore, ufficio di presidenza, ufficio del registro. Nelle loc. d'ufficio, per iniziativa autonoma di un funzionario, di un'autorità, di un superiore gerarchico che agisce nell'esercizio delle sue funzioni, senza richieste o sollecitazioni esterne: intervenire d'ufficio; difensore d'ufficio, v. difensore; per estensione, chi difende una persona o una posizione senza esserne stato richiesto.

4) In un ente, in un'azienda e simili, organo che svolge una specifica attività di ordine tecnico o amministrativo: gli uffici del comune;ufficio tecnico;ufficio stampa, organismo incaricato di trasmettere notizie e comunicati alla stampa per conto di ministeri, partiti, enti pubblici e aziende private di cui è portavoce ufficiale. Per estensione, il complesso degli impiegati addetti a un ufficio: il direttore ha offerto un pranzo a tutto il suo ufficio.

5) Il luogo, la sede in cui un funzionario o un impiegato esplica le sue funzioni o svolge il suo lavoro: l'ufficio del sindaco era pieno di gente; andare, essere in ufficio. Per estensione, settore di un'azienda che svolge un complesso di attività omogenee: ufficio vendite; ufficio spedizioni.

6) Nella Chiesa cattolica, Ufficio divino è la preghiera liturgica quotidiana della Chiesa; la sua recitazione è un obbligo per i membri del clero. Esso è individuale (per i sacerdoti secolari) o corale (per le comunità di religiosi e di capitoli cattedrali e collegiali) ed è diviso secondo le ore canoniche, delle quali una notturna (il Mattutino, che oggi è detto Ufficio della Lettura) e sette diurne: Lodi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro e Compieta. In origine, l'Ufficio veniva recitato soprattutto nei monasteri e alla sua diffusione contribuirono specialmente San Benedetto e il suo ordine. Il contenuto dell'Ufficio è dato da salmi, inni, letture bibliche, patristiche e agiografiche, preghiere. Il libro nel quale sono raccolti e ordinati i testi dell'Ufficio è il breviario.

Diritto

L'art. 97 della Costituzione afferma che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”. Gli uffici possono essere centrali e locali, individuali e collettivi (per esempio gli organi collegiali); rispetto all'attività che essi svolgono, si distinguono in attivi, quando formano e portano a esecuzione la volontà della pubblica amministrazione; consultivi, quando danno pareri su determinati atti di competenza dell'amministrazione attiva; di controllo, quando accertano la conformità degli atti dell'amministrazione attiva alla legge (controllo di legittimità) o alla convenienza e opportunità amministrativa (controllo di merito).

Diritto canonico

Ufficio ecclesiastico, qualsiasi funzione svolta nell'ambito della Chiesa, della quale possono essere investiti anche laici (per esempio avvocato patrocinante presso i tribunali ecclesiastici). In senso stretto è un munus comportante una partecipazione alla potestà ecclesiastica d'ordine o di giurisdizione del quale può essere investito soltanto un chierico; in senso strettissimo, gli uffici i cui titolari sono prelati in senso giuridico. L'ufficio ecclesiastico può essere d'istituzione divina (ufficio pontificale, vescovile) o umana (ufficio di giurisdizione superdiocesana, ufficio canonicale, ufficio parrocchiale). Nella Chiesa primitiva era in vigore la norma dell'elezione, da parte del clero e del popolo della diocesi, all'ufficio vescovile e lo stesso papa, in quanto vescovo di Roma, era eletto dal clero e dal popolo romano. Oggi l'ufficio ecclesiastico viene conferito di regola, per libera collazione, dal superiore gerarchico. Fa eccezione l'ufficio papale, poiché il papa, non avendo alcun superiore sopra di sé, viene eletto dai cardinali riuniti in conclave. Talora il superiore immette nell'ufficio a seguito di elezione da parte di una comunità o di presentazione da parte d'un patrono. L'ufficio può rimanere vacante per varie cause: morte o rinuncia del titolare, promozione di esso a ufficio superiore o trasferimento ad altra sede, rimozione o deposizione. La persona giuridica ufficio ecclesiastico agisce per mezzo di una persona fisica, ossia del proprio titolare; l'ufficio può essere affidato a una persona o a un collegio (per esempio parrocchia officiata da un capitolo o da una comunità religiosa). Durante la vacanza, l'organo per mezzo del quale l'ufficio ecclesiastico agisce è la persona (vicario, capitolo ecc.) a tale scopo deputata dalla legge.

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