Lessico

sm. e agg. [sec. XIII; dal latino defensor-ōris].

1) Chi si assume un compito difensivo; che difende: “difensori del trono e dell'altare” (Bacchelli). Anche sostenitore, seguace (di una tesi, di un'opinione, ecc.). In particolare, nel linguaggio giuridico: A) avvocato, che in un processo assume la rappresentanza e la difesa dell'imputato. Ugual diritto compete anche alla parte avversa; B) difensore civico, magistrato cui spetta il compito di tutelare gli interessi dei cittadini contro i presunti abusi della pubblica amministrazione.

2) Per estensione, negli sport di squadra, ciascuno dei componenti il reparto della difesa.

Diritto civile e penale

L'obbligatorietà del difensore ha trovato collocazione nella Costituzione, che all'art. 24 statuisce: “la difesa è diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento”. Alla base di questa disposizione sta il principio del contraddittorio (audiatur et altera pars) categoricamente enunciato dal Codice di Procedura Civile e da quello di Procedura Penale. Esso consiste nella necessità di contrapposizione degli elementi dell'accusa e di quelli della difesa. Diverse sono le attività del difensore nel processo civile e in quello penale. In sede civile, le parti non possono stare in giudizio, fatta eccezione per i procedimenti davanti al conciliatore, senza l'assistenza del difensore. Questi deve essere munito di idonea procura e può compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa tutti gli atti del processo, a eccezione della querela di falso, dell'interrogatorio e del giuramento, che debbono essere compiuti dalla parte. Questa può revocare il difensore, il quale può rinunziare alla procura: tuttavia tali atti non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. In sede penale, la difesa dell'imputato nelle varie fasi del procedimento è considerata elemento inderogabile, a pena di nullità. Nel caso in cui l'imputato non nomini un suo difensore di fiducia, il giudice deve provvedere a nominarne uno di ufficio; ai non abbienti è garantito il patrocinio gratuito. L'assistenza, sia in sede penale sia in sede civile innanzi alla Corte di Cassazione, deve essere affidata ad avvocati iscritti nell'apposito albo.

Diritto militare

Davanti ai tribunali militari territoriali i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede il tribunale, oppure tra gli avvocati e procuratori esercenti. Se l'imputato ha grado di capitano o altro più elevato, il difensore può essere scelto anche fra gli ufficiali superiori o generali, purché di grado inferiore a quello del presidente.

Diritto: il difensore civico

È un'istituzione pubblicistica il cui compito consiste nel curare il regolare svolgimento delle pratiche amministrative con poteri di indagine e denuncia. Già previsto in alcuni statuti regionali (Liguria, Lazio, Toscana, Emilia Romagna), che ne demandano la definizione dei compiti e delle modalità di intervento alla legge regionale, è stato introdotto anche a livello comunale e provinciale dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. L'art. 8 di tale legge dispone, infatti, che lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. I funzionari e i dipendenti dell'ente pubblico sono tenuti a dare conto del proprio operato al difensore civico, se ciò non avviene il difensore civico ha solo il potere di promuovere un'azione disciplinare nei confronti del destinatario della richiesta.

Diritto canonico

Difensore del vincolo, la persona cui compete la difesa del vincolo nelle cause concernenti il matrimonio e l'Ordine sacro. La sua nomina e la sua revoca spettano al vescovo.

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