ufficiale (sostantivo)

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Lessico

sm. [sec. XIV; uso sostantivato di ufficiale (aggettivo)].

1) Persona incaricata di un pubblico ufficio con mansioni specifiche: ufficiale postale, impiegato postale incaricato dei rapporti col pubblico; ufficiale di stato civile, impiegato del comune che ha la responsabilità dell'ufficio di stato civile; pubblico ufficiale, ogni persona che svolge funzioni pubbliche nel campo legislativo, giudiziario e amministrativo e che è investita di autorità nell'esercizio delle sue funzioni; ufficiale giudiziario, ufficiale sanitario.

2) Appartenente alla più elevata delle tre categorie in cui è ripartito il personale delle forze armate, che svolge attività organizzativa e di comando. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo (s. p. e.) sono formati attraverso i corsi delle accademie militari; gli ufficiali di complemento, cioè di leva, vengono addestrati in apposite scuole allievi ufficiali. Per il grado gli ufficiali si dividono in: inferiori (sottotenente, tenente, capitano), superiori (maggiore, tenente colonnello, colonnello), generali (generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata). In marina i gradi hanno denominazioni differenti.

3) In alcuni ordini cavallereschi, ufficiale o cavaliere ufficiale, grado inferiore a quello di commendatore e superiore a quello di cavaliere.

Diritto

Ufficiale giudiziario, ausiliario dell'ordine giudiziario incaricato di eseguire le decisioni dei giudici dichiarate esecutive. In quanto preposto alla funzione giurisdizionale è un pubblico ufficiale. La nomina a ufficiale giudiziario è data con decreto del ministro ai vincitori di apposito concorso aperto a chi abbia almeno un diploma di istruzione secondaria superiore. La sorveglianza sugli ufficiali giudiziari è affidata al presidente della Corte d'Appello che la esercita sugli ufficiali giudiziari del distretto e al presidente del Tribunale che la esercita sugli ufficiali giudiziari del circondario. L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel comune dove è sito l'ufficio cui è addetto. Egli attende all'esecuzione di vendite di beni pignorati, alla comunicazione di depositi di sentenze od ordinanze, a pignoramenti e notifiche di atti, ecc. Non può rifiutare di svolgere gli atti dovuti, salvo diniego scritto e motivato. Alcuni atti dell'ufficiale giudiziario sono atti pubblici e fanno perciò fede fino a querela di falso: tali sono le relazioni di notifica, i verbali di protesto e di offerta reale. Altri compiti dell'ufficiale giudiziario sono: l'incasso dal debitore della somma per cui si procede a pignoramento, l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare e degli sfratti, per i quali può chiedere, occorrendo, l'intervento della forza pubblica; l'assistenza ai giudici penali in udienza, il protesto delle cambiali e degli assegni.

Sanità

Ufficiale sanitario, già organo periferico del Ministero per la Sanità dipendente dal medico provinciale. Dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale è divenuto organismo della Regione nel territorio comunale. Ha competenza nell'ambito di ogni comune e ha l'obbligo di vigilare sulla salute pubblica, curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari, ricevere le denunce di malattia nei casi previsti dalla legge.

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