òpera

Indice

Lessico

(ant. o poetico òpra, òvra), sf. [sec. XIV; latino opera].

1) Attività, azione tendente a un determinato scopo o atta a produrre un dato effetto: l'opera dell'uomo, della natura; opera manuale, intellettuale; mettere in opera, dare esecuzione, attuare; mettersi all'opera, dare inizio a un'attività. Con sensi più particolari: A) atto pratico, fatto concreto: occorrono opere e non parole; per opera di qualcuno, per suo intervento; per opera tua, grazie a te o per colpa tua. B) Azione rilevante dal punto di vista morale: un'opera di beneficenza; le opere di misericordia. Nella morale cristiana: opere buone, quelle conformi alla legge di Dio. Se compiute dal cristiano in stato di peccato, servono di stimolo alla sua volontà per pentirsi e ritornare a Dio; se chi le compie è in stato di grazia, le opere buone accrescono in lui la grazia santificante. La necessità delle opere buone in ordine alla salvezza è per i cattolici verità di fede (Lettera di San Giacomo 2,17: “La fede, se non ha opere, è morta in se stessa”): Dio infatti mette a disposizione del cristiano i mezzi per salvarsi, ma questi deve unire il proprio sforzo nel bene per rendere perfetta la sua unione con Cristo e la sua partecipazione al corpo mistico della Chiesa. C) Attività lavorativa in genere: qui è necessaria l'opera di un tecnico; mettersi a opera, a lavorare alle dipendenze di qualcuno; essere all'opera, al lavoro. Più specificamente, lavoro manuale: prestazione d'opera; mano d'opera, vedi manodopera; lavoro a giornata, per lo più nei campi: andare, stare a opera; per estensione, chi lavora a giornata: cercare le opere per la mietitura; non comune, giornata di lavoro. D) Riferito a impianti, dispositivi e simili, attività meccanica, funzione tecnica: mettere in opera, far funzionare; messa in opera di un macchinario, installazione e avvio dell'operazione cui è destinato. Fig.: mettere in opera il cervello, l'astuzia, sfruttarli, ricorrervi.

2) Il risultato, l'effetto di un'attività generica o di un'azione determinata: l'universo è opera della creazione divina; il progresso è opera della civiltà umana; compiere o coronare l'opera, portarla a termine, completarla. Più specificamente: A) il risultato di un lavoro materiale; manufatto, costruzione: le opere degli apprendisti; opere in muratura;opere militari, fortificazioni; opere pubbliche, lavori di utilità comune realizzati da enti pubblici. Più in particolare: a) in edilizia, sono detti a piè d'opera o fuori opera tutti gli elementi realizzati al di fuori di una costruzione in atto e inseriti in questa per assemblaggio; b) opera d'arte, nelle costruzioni civili ogni lavoro, escluso il movimento di terra; nelle costruzioni stradali, tutti i manufatti di sostegno e protezione del corpo stradale (ponti, viadotti, gallerie, gallerie artificiali, muri di sostegno, fossetti e palizzate di dilavamento, ecc.); c) nelle costruzioni idrauliche (dighe, acquedotti, bacini di centrali idroelettriche), opera di presa, ogni manufatto di captazione dell'acqua; d) in marina, opera morta, opera viva, la parte emersa e la parte immersa dello scafo di una nave; opere portuali, tutte le sistemazioni per la protezione del porto dalle azioni del mare a quelle previste per consentire le operazioni di carico, scarico, sosta delle navi; e) nelle fortificazioni, opera a corno, elemento fortificatorio addizionale esterno impiegato in genere per rafforzare il punto più importante o più debole del muro di cinta; aveva le estremità appoggiate a due bastioni o a due rivellini; f) in archeologia, corrisponde al latino opus usato per indicare vari tipi di strutture murarie. B) Il prodotto di un lavoro intellettuale di carattere artistico o scientifico: un'opera narrativa, teatrale, storica, filosofica; una biblioteca ricca di opere classiche. Antiq., capo d'opera, capolavoro. Per estensione, il complesso della produzione di un artista o di uno studioso: l'opera di Stendhal, di Leonardo. In particolare, rappresentazione di un'azione teatrale i cui protagonisti si esprimono attraverso il canto (vedi opera): le opere di Puccini; l'opera ha avuto grande sviluppo nell'Ottocento; per metonimia, teatro per spettacoli di tal genere: andare all'opera; il coro dell'opera.

3) Ente, istituzione per lo più a carattere assistenziale o benefico: opera pia, organizzazione di mezzi patrimoniali diretta a scopi di pietà o di carità, principalmente al soccorso dei poveri, che quando ha carattere di perpetuità, o perlomeno di lunga durata, assume il carattere d'una fondazione; opera pontificia, nome generale di talune associazioni di fedeli volte a sostenere l'attività missionaria della Chiesa cattolica.

4) Amministrazione di un complesso edilizio pubblico. In particolare, fabbriceria: l'opera del Duomo.

Diritto

La legge sul diritto d'autore dichiara che sono protette le opere dell'ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Pertanto, la prima ed essenziale condizione perché un'opera dell'ingegno venga tutelata dalla legge, è la creatività dell'opera stessa. È considerato autore dell'opera dell'ingegno chi nell'opera stessa è indicato come suo autore con le forme di uso, oppure chi è annunciato come tale nella rappresentazione, recitazione o esecuzione dell'opera. La tutela sia dell'opera sia del suo autore è data dalla legge come protezione del diritto morale dell'autore e tutela economica dello stesso (vedi autore). Questi diritti morali dell'autore sono inalienabili indipendentemente dall'eventuale cessione dell'utilizzazione economica dell'opera che l'autore abbia effettuato a favore di terzi. Tuttavia, qualora egli abbia precedentemente conosciuto e accettato modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione. Circa la protezione economica dell'opera dell'ingegno, la legge riconosce all'autore esclusivo diritto di pubblicare la sua opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. In particolare l'utilizzazione economica comporta il diritto di riprodurre l'opera con qualsiasi mezzo, trascriverla, rappresentarla in pubblico, diffonderla con tutti i mezzi leciti, porla in commercio, tradurla, elaborarla e, ovviamente, modificarla in qualsiasi modo. Mentre i diritti morali dell'autore sono inalienabili, quelli di utilizzazione economica dell'opera possono essere ceduti liberamente a terzi, come per esempio nel contratto di edizione. § L'opera d'arte nel diritto penale è parificata all'opera di scienza e pertanto è esente dal giudizio di oscenità. Vi è però soggetta, qualora sia venduta o procurata a un minore degli anni diciotto per motivi che non siano di studio.

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