Codice Deontologico del Farmacista

Il Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei farmacisti ha approvato nel dicembre 2000 il "Codice deontologico del farmacista" a cui si devono attenere tutti i gli aderenti. Ecco gli articoli più importanti.

Art.1
Il farmacista deve:
a. esercitare la propria attività professionale con dignità e decoro;
b. operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
c. essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione;
d. tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista sanitario responsabile della salute, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione;
e. rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza. [...]
Art. 3
Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

Rapporti con i cittadini
Art. 4
Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'attività di controllo e di consiglio, agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge. Deve offrire la massima disponibilità e cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito da sentimenti di umana solidarietà.
Egli deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla conservazione del benessere fisico e psichico della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali della stessa.

Art. 5
Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al paziente le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione, contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli e indicazioni igieniche, sanitarie e alimentari, a completamento e sostegno dell'evoluzione e della appropriatezza della terapia, mirando al recupero e al mantenimento dello stato di salute.
Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione del farmaco deve essere svolto in condizione di riservatezza per il paziente.
Il farmacista concorre alla correttezza della terapia attraverso un puntuale servizio di farmacovigilanza.
Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.

Rapporti con i medici, i veterinari ed altri sanitari
Art. 9
Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di altri professionisti sanitari e relative strutture.
Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di qualsiasi comunicazione relativa alla propria farmacia negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.

Art. 10
I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e condizionati da interessi economici.
Il farmacista non deve incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie.
Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni presso ambulatori medici, veterinari e presso ogni altra struttura.

Segreto professionale
Art. 13
La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista, un imprescindibile dovere morale.
È fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui trattati.
Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.

Della farmacia
Art.17
Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare chiunque ne faccia richiesta dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.