Lessico

sf. [sec. XIX; da illegittimo].

1) L'essere ingiusto, infondato, condizione di illegittimo: l'illegittimità di una deduzione; illegittimità di una pretesa; illegittimità di un figlio.

2) In diritto, il non essere conforme al diritto, alla legge e alle norme giuridiche: illegittimità di un potere; illegittimità di un provvedimento; illegittimità di un atto. In particolare, illegittimità costituzionale: non conformità di una legge alle norme della costituzione.

Diritto costituzionale

Si parla di illegittimità costituzionale in presenza di leggi dello Stato o delle Regioni non conformi alle norme costituzionali, che sono giuridicamente superiori alle prime. Il sindacato sull'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni è, dalla Costituzione, affidato alla Corte Costituzionale (art. 134-137) e regolato successivamente dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, e da “norme integrative” emanate dalla Corte Costituzionale e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71. Per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione vedi incostituzionalità.

Diritto amministrativo

L'illegittimità in diritto amministrativo si riferisce ai vizi che possono rendere l'atto annullabile: l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, che costituiscono i motivi d'impugnativa di un atto amministrativo davanti al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali. L'atto è viziato da incompetenza quando va oltre la sfera di attribuzioni riconosciute dalla legge a un'autorità amministrativa; è viziato per violazione di legge quando viene emesso in violazione di norme giuridiche che possono riguardare sia il soggetto che emana l'atto (per esempio irregolare composizione di un organo) sia il contenuto dell'atto stesso o la forma di esso o il procedimento necessario alla sua emanazione; è viziato per eccesso di potere (con riferimento ai cosiddetti atti discrezionali) quando sia emanato per uno scopo diverso dal pubblico interesse, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà con altra precedente manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione e per ingiustizia manifesta. Secondo alcuni autori, l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge possono essere ricondotti a una diretta o indiretta violazione di una norma giuridica: ciò è ammissibile per il vizio di violazione di legge. Si può ammettere anche per il vizio di incompetenza, ma non sembra sia possibile per l'eccesso di potere, categoria quanto mai sfumata e non uniforme. Questi tre vizi determinano da un lato l'inapplicabilità dell'atto viziato, dall'altro la sua annullabilità. L'atto viziato da illegittimità non può essere applicato dall'autorità giudiziaria ordinaria, perché non conforme alle leggi. Ma nel contempo l'atto resterà efficace per tutti gli altri casi, non dedotti in quel giudizio, finché la competente autorità amministrativa non ne riconosca l'invalidità. L'atto viziato da illegittimità potrà essere quindi annullato solo dalla Pubblica Amministrazione d'ufficio, o su ricorso amministrativo o su ricorso giurisdizionale agli organi della giustizia amministrativa.

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