institóre o istitóre

sm. [sec. XVI; dal latino tardo instítor-ōris, da instāre, soprastare]. Chi, munito di procura, viene preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale. L'incarico può essere generale o limitato all'esercizio di una sede secondaria o di un particolare ramo dell'impresa. Gli institori possono essere più di uno e agire disgiuntamente, salvo che non sia diversamente disposto nella procura. Questa deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle imprese: in mancanza, le limitazioni alla procura non possono essere opponibili ai terzi a meno che non si provi che costoro le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. Anche le successive modificazioni e la revoca della procura institoria debbono, per vincolare i terzi, essere depositate all'Ufficio del registro delle imprese. § L'institore era già presente nel diritto romano, il quale disponeva che, per gli obblighi assunti dall'institore nei confronti di terzi, il pretore chiamasse a rispondere il preponente, sempre che i negozi conclusi dal primo rientrassero nei limiti dell'incarico affidatogli.

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