oralità

sf. [sec. XIX; da orale]. L'essere orale; carattere di ciò che viene trasmesso a voce. § In diritto, la trattazione a viva voce della causa davanti al giudice fatta dai difensori o anche dalle parti. L'oralità è carattere sia del processo civile sia di quello penale. Nella pratica gli scritti (atti introduttivi, memorie, comparse) hanno ridotto al minimo, soprattutto nel procedimento civile, l'oralità del processo. Per questo motivo il nuovo processo in materia di controversie derivanti da rapporti di lavoro, entrato in vigore il 12 dicembre 1973, è improntato al pieno recupero dell'oralità, con il vantaggio d'iniziare e concludere il processo in una sola udienza. La trattazione orale, previo studio degli atti, avviene tra le parti davanti al giudice e il giudice legge il dispositivo della sentenza, definendo così la lite. L'art. 281-sexies del Codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 68 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevede che il giudice, fatte precisare le conclusioni, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

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