ordo iudiciorum privatorum et publicorum

(loc. latina, propr. ordine dei giudizi privati e pubblici). Ordinamento del sistema processuale, sia privato sia pubblico, regolato da Augusto con le leggi Giulie. Per quanto concerne il processo privato, la legge di Augusto sostituì, tranne poche eccezioni, al processo per legis actiones quello formulare, fissandone la procedura e gli effetti. Quanto al processo pubblico, Augusto regolò definitivamente il sistema delle quaestiones perpetuae, fissandone il numero (da quel momento non più variabile) e la procedura, sembra con una sostanziale uniformità.

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