stipulazióne

sf. [sec. XIV; da stipulare]. Atto, effetto dello stipulare; definizione, conclusione di un contratto. § Nel diritto romano, contratto solenne verbale che, utilizzando lo stesso schema della sponsio (domanda e congrua contestuale risposta), ma con l'impiego di verbi diversi, era suscettibile di applicazione anche nei rapporti tra non romani. La stipulazione si concretava in uno scambio di dichiarazioni fra il promittente (debitore) e il futuro avente causa (creditore), nelle formule: Dabis? Dabo; Promittis? Promitto; Facies? Faciam, e altre. Per le stipulationes praetoriae, v. cauzione. § Nel diritto internazionale, scambio delle ratifiche di un accordo fra Stati. Se l'accordo è bilaterale, la stipulazione avviene con lo scambio degli strumenti diplomatici dell'accordo quale attestato della volontà da parte dei contraenti di considerare internazionalmente obbligatorio l'accordo; se l'accordo è multilaterale, la stipulazione avviene mediante il deposito degli strumenti di ratifica presso uno degli Stati firmatari o presso la sede di un'organizzazione internazionale. In via eccezionale la stipulazione dell'accordo può avvenire anche con la sola firma dei plenipotenziari, muniti della necessaria competenza: è il caso della firma di un armistizio da parte dei capi di Stato Maggiore degli eserciti belligeranti.

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