Cassa delle ammènde

ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di finanziare progetti dell'amministrazione penitenziaria, programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati e per il reinserimento sociale di questi ultimi anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. Alla Cassa delle ammende sono versate le somme di denaro corrispondenti alle sanzioni amministrative in diritto processuale. Tali somme devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo “1AET”. I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Storicamente la Cassa delle ammende era una fondazione che provvedeva alle spese di assistenza postcarceraria e alle famiglie dei detenuti (Codice Penale 1930, art. 149). Era amministrata da un Consiglio presieduto dal direttore generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena del Ministero di Grazia e Giustizia; il suo reddito era costituito dagli importi delle sanzioni disciplinari pecuniarie comminate dal Codice di Procedura Penale (art. 627); dai frutti delle somme depositate come cauzione, secondo le disposizioni del giudice; dalla vendita dei corpi di reato e dalla liquidazione dei depositi giudiziari postali; dai versamenti imposti con i provvedimenti di grazia.

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