Pùbblico Ministèro

(PM) magistrato che esercita la pubblica accusa nel processo penale e al quale competono anche funzioni minori in materia civile. Gli uffici del Pubblico Ministero sono costituiti presso la procura generale della Corte di Cassazione, le procure generali presso le Corti d'Appello, le procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni. Tra uffici del Pubblico Ministero non esiste una relazione di gerarchia, ma di “sovraordinazione” connessa ai gradi di giudizio del procedimento. Si deve sottolineare, tuttavia, che l'art. 30 del D.P.R. 22 settembre del 1988 n. 449, nel modificare il R.D. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ha istituito un potere di sorveglianza sia tra uffici sovraordinati sia all'interno di essi, attribuendo tale potere ai capi degli uffici stessi. Inoltre in base all'art. 69 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, gli uffici del Pubblico Ministero sono sottoposti a un potere generale di vigilanza da parte del ministro della Giustizia. Il nuovo Codice di Procedura Penale ha ridefinito le funzioni del Pubblico Ministero, sottraendo dal suo ruolo alcuni poteri propri di un organo giudicante già attribuitigli nel precedente Codice di Procedura Penale. Il Pubblico Ministero esercita funzioni inquirenti durante la fase delle indagini preliminari (acquisizione della notizia di reato, accertamento dei fatti relativi al reato, richieste al giudice per le indagini preliminari dell'adozione di provvedimenti cautelari e della convalida dell'arresto e del fermo di polizia); funzioni attinenti al promuovimento dell'azione penale e in alternativa la richiesta di archiviazione. Durante il processo il Pubblico Ministero, in una posizione di parità dialettica con l'accusato, è l'attore, soggetto propulsore della pretesa punitiva, frutto dell'azione penale da lui promossa (funzione requirente del Pubblico Ministero). Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero promuove l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e può richiedere la revisione delle sentenze affette da errore giudiziario. In materia civile il Pubblico Ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge e deve intervenire, a pena di nullità, nelle cause per le quali potrebbe proporre l'azione, nelle cause matrimoniali, nelle cause relative allo stato e la capacità delle persone, in ogni causa avanti la Corte di Cassazione e in ogni altra causa ove ravvisi un pubblico interesse.

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