Lessico

sf. [sec. XIX; da abilitare]. Riconoscimento ufficiale di idoneità legale all'esercizio di una professione o allo svolgimento di una attività; il titolo stesso abilitante: conseguire l'abilitazione, sostenere l'esame di abilitazione.

Conseguimento dell'abilitazione

L'abilitazione si consegue mediante esame o concorso statale il cui esito positivo conferisce idoneità all'esercizio della professione o attività e consente l'iscrizione dell'abilitato negli albi professionali. L'abilitazione è richiesta per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore legale, notaio, medico, ingegnere, architetto, farmacista, veterinario, ragioniere nel territorio nazionale. Accordi bilaterali o multilaterali interstatali ne possono estendere la validità oltre frontiera: nell'ambito della CEE, per esempio, il riconoscimento è raggiunto per le professioni di medico, veterinario, infermiere e per il patrocinio legale degli avvocati (senza facoltà di residenza). L'abilitazione è pure richiesta per l'insegnamento negli istituti di istruzione media come titolo necessario per adire ai concorsi a cattedra fino a esaurimento delle cattedre disponibili: i vincitori esuberanti tale disponibilità conseguono l'idoneità, titolo preferenziale nei successivi concorsi. La laurea è pertanto solo titolo accademico, necessario peraltro per l'esame di abilitazione e per altri concorsi di enti pubblici (valore legale del titolo di studio). Per taluni corsi di studio (periti industriali e agrari, geometri, maestri elementari) il titolo finale di studio conseguito nell'esame di maturità vale come abilitazione.

Elettronica

Per abilitazione si intende il permesso dato da un segnale ausiliario all'esecuzione di un'operazione logica sulle variabili d'ingresso. Di conseguenza, quando il segnale disabilita l'operazione, l'uscita assume una configurazione fissa.

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