polizìa

Indice

Lessico

sf. [sec. XVI; dal latino tardo politīa, dal greco politéia, arte di governare, da polítēs, cittadino]. Attività della pubblica amministrazione diretta ad attuare, in via amministrativa e indipendente dalla sanzione penale, le limitazioni imposte dalla legge alla libertà dei singoli nell'interesse superiore della conservazione dell'ordine, della sicurezza generale, della pace sociale e di qualunque altro bene tutelato con disposizioni penali. Per estensione, il complesso di servizi a essa inerenti e delle persone incaricate dell'esercizio di tale attività: fare ricorso alla polizia; la rapina fu sventata dall'intervento della polizia. Impr., popolare, la sede della polizia; questura, commissariato: andare alla polizia.

Cenni storici

La polizia è già presente nelle civiltà antiche anche nel loro periodo arcaico, quando potere esecutivo, legislativo e giudiziario sono ancora indivisi e rappresentati nell'unica persona del magistrato. Accanto a questo la polizia rappresenta la sua longa manus, il suo esecutore materiale. Una più precisa determinazione di compiti e funzioni della polizia si trova nell'amministrazione pubblica dell'antico Egitto, dove in ogni nómos (provincia) accanto e in sottordine al monarca esistevano capi di polizia con funzioni d'investigatori, istruttori ed esecutori della giustizia; in Cina vi era un funzionario di polizia per ogni via delle grandi città e suo compito era l'iscrizione in apposito registro delle persone abitanti in detta via, il richiamo dei cittadini all'osservanza delle leggi, la vigilanza sugli individui sospetti; nell'Impero incaico una rete fittissima d'informatori, ispettori e sovraintendenti teneva sotto controllo ogni atto dei singoli cittadini, specialmente di quelli addetti alla pubblica amministrazione; nell'antica Grecia il “nomifilace” (custode della legge) aveva il compito di conservare i testi ufficiali delle leggi e di farne osservare ai cittadini la piena applicazione; a Roma svolgevano attività di polizia gli aediles, i triumviri capitulares, il praefectus e i curatores Urbis, gli stationarii (addetti alla vigilanza in un'insula, o quartiere cittadino) e i vigiles, a cui incombeva l'obbligo di prevenire incidenti e di reprimere sedizioni. Nel tardo Medioevo e agli albori dell'età moderna il concetto di polizia si venne precisando nel significato di complesso delle attività del feudatario o del signore allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza tra i suoi sudditi: attività che durante le signorie era impersonata dal bargello come polizia criminale. E poiché nel fissare campo e limiti della polizia il signore non era soggetto ad alcun controllo e poteva deliberare a suo arbitrio, lo Stato sottoposto a detto signore e regolato da questo regime si chiamò “Stato di polizia”. Con l'avvento e l'affermarsi delle idee illuministiche (sec. XVIII) e la decadenza delle monarchie dispotiche sotto i colpi della Rivoluzione francese, si affermarono forme di governo costituzionale, dove le attività della polizia furono inquadrate nei nuovi principi dello “stato di diritto” e ogni limitazione dell'attività e delle libertà individuali doveva essere seriamente motivata dall'interesse superiore della collettività nazionale. In questo ambito l'attività della polizia moderna si è evoluta in modo da presentarsi aggiornata nel contesto sociale e politico in cui opera.

Diritto

L'attività della polizia può essere preventiva, se circoscritta all'attività di polizia amministrativa; giudiziaria, se comporta l'accertamento e l'indagine rispetto a violazioni già avvenute. La polizia amministrativa veglia sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni; nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Il suo campo giurisdizionale è provinciale e locale: nella provincia l'autorità di polizia è esercitata dal prefetto e dal questore; nelle località minori, dal capo di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza di questo, dal sindaco. L'attività di polizia è svolta anche dall'Arma dei Carabinieri, adempiendo al compito della scoperta dei reati e dei loro autori. La polizia amministrativa esplica la sua opera in tre forme di attività: di osservazione, cioè di accertamento delle varie situazioni di fatto; di prevenzione, che è la funzione fondamentale; di repressione, che tende a impedire gli ulteriori effetti di violazioni di legge e ad applicare provvedimenti repressivi di carattere non-penale. In tale contesto si inquadrano le autorizzazioni di polizia di cui si avvale l'autorità per impedire che alcune attività considerate pericolose possano avere conseguenze negative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, le autorizzazioni di polizia hanno carattere personale e possono essere rilasciate soltanto alle persone che offrono determinate garanzie, non possono essere in alcun modo trasmesse e sono revocabili o sospese in qualsiasi momento, nel caso siano venuti a mancare i requisiti soggettivi richiesti o siano stati compiuti degli abusi. In linea generale, le autorizzazioni di polizia, che hanno validità di un anno, non possono essere rilasciate a coloro che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per un delitto non colposo, e non abbiano ottenuto la riabilitazione, a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Queste autorizzazioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza e resistenza all'autorità. L'attività di polizia si estrinseca in ordini e in una serie di prescrizioni: per esempio, il dovere di essere munito e di esibire la carta di identità, il dovere degli albergatori di tenere un registro con il nome delle persone albergate con la data del loro arrivo e della partenza; il dovere di fornire informazioni e chiarimenti; il dovere di presentarsi, se invitato, a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. In rapporto all'attività di vigilanza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dalle autorità; di applicare in determinati casi provvedimenti provvisori quali la detenzione, l'ispezione o la perquisizione e il sequestro (alla cui convalida sarà necessaria la comunicazione entro le 48 ore all'autorità giudiziaria). Fra i doveri del cittadino nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza si deve ricordare anche l'obbligo di notificare preventivamente le riunioni che si vogliono tenere in luogo pubblico nonché di osservare il divieto o prescrizioni sulle modalità di tempo e di luogo eventualmente imposti a tali riunioni dall'autorità di polizia, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. La stessa Costituzione riconosce alla polizia il diritto di limitare la libertà di circolazione e soggiorno a persone socialmente pericolose o a quelle sospette di appartenere ad associazioni mafiose. La polizia si suddivide in vari settori: polizia di pubblica sicurezza, che ha poi mutato la denominazione in quella di polizia di Stato, ha il compito di tutela dell'ordine pubblico in generale e le sue funzioni assorbono gran parte di tutta la polizia amministrativa; alla polizia tributaria appartengono ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Guardia di Finanza con funzioni di ausilio agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi e la lotta alle evasioni fiscali, alle frodi perpetrate contro il fisco e al contrabbando. Per l'esercizio della sua attività la polizia tributaria ha facoltà di verificare e controllare in ogni momento gli esercizi pubblici e le aziende industriali e commerciali; polizia scientifica, ramo della polizia amministrativa e giudiziaria, che applica i risultati della scienza e della tecnologia moderna per l'identificazione fisica del reo; polizia sanitaria, tutela l'igiene e la sanità pubblica esercitando la vigilanza sulle professioni sanitarie; sono di sua competenza la concessione delle licenze e delle autorizzazioni per l'apertura di ambulatori e per la fabbricazione e la vendita di prodotti sanitari nonché il controllo su detti ambulatori e aziende, esteso anche a drogherie, profumerie, spacci di generi alimentari; l'emanazione di disposizioni per evitare la diffusione di malattie, ecc.; completa questa sua attività nel campo del bestiame la polizia veterinaria;polizia mortuaria, emana disposizioni per il trasporto delle salme e interviene nell'ordinamento dei cimiteri; polizia marittima, provvede a limitare le attività private allo scopo di conservare i beni del demanio marittimo, di tutelare la sicurezza della navigazione e dell'approdo e a mettere in quarantena le navi in arrivo da Paesi infestati da epidemie; polizia stradale, preposta al controllo dell'osservanza delle leggi sulla gestione delle strade e sulla circolazione degli autoveicoli; polizia ferroviaria, cerca di prevenire in ambito ferroviario la consumazione dei reati comuni (furti, borseggi, rapine, ecc.) oltre che sabotaggi e attentati ai treni e interviene prontamente per reprimerli; polizia di frontiera, attende a far osservare le norme di diritto internazionale e le convenzioni dello Stato italiano con gli altri Stati, le leggi italiane sull'emigrazione e quelle che regolano il transito delle persone e delle cose; polizia penitenziaria; polizia internazionale (Interpol ); polizia militare, che agisce all'interno delle forze armate e nelle zone in cui è in vigore lo stato di guerra; in Italia è costituita da reparti dell'Arma dei Carabinieri; polizia politica, squadra di agenti addetti, nell'ambito della polizia amministrativa, alla vigilanza dei vari partiti, gruppi e movimenti politici, perché la loro attività sia conforme al dettato della Costituzione e per prevenire ogni tentativo di prevaricazione dei principi sui quali si basa l'ordinamento dello Stato e reprimere ogni atto che a detto ordinamento si contrappone. Altra grande branca della polizia è la polizia giudiziaria, la cui attività riguarda il vasto campo delle violazioni avvenute contro l'ordine pubblico e la pace sociale: nei confronti di questi reati la polizia giudiziaria ha il compito di assumere notizie e di trovarne le prove, di ricercare i loro autori e d'impedire che dal reato compiuto derivino altre gravi conseguenze. La polizia giudiziaria è costituita da ufficiali e agenti, come specificato all'art. 57 del Codice di Procedura Penale. Ufficiali sono i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti della polizia di Stato, gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria i sindaci dei comuni ove non abbia sede un ufficio di polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Agenti di polizia giudiziaria sono il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità, i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti della polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio delle sue attività la polizia giudiziaria ha potestà d'indagine e d'informazione attraverso gli interrogatori e di coercizione attraverso perquisizioni, arresti e fermi, atti che compie di propria iniziativa nei casi consentiti dalla legge, oppure su autorizzazione del magistrato. Nell'ambito della polizia giudiziaria assume particolare importanza la squadra mobile, che si articola in sezioni specializzate nei singoli settori della criminalità (omicidi, narcotici, rapine, furti, ecc.). La polizia giudiziaria militare è il complesso degli organi che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria per i reati soggetti alla giurisdizione militare. Tali organi sono: i comandanti di corpo (reggimento, battaglione o gruppo autonomo, nave) delle varie forze armate, gli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri ed eventualmente dei corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Agenti del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo Forestale). § La materia della polizia ha subito notevoli innovazioni. Nell'art. 117 della Costituzione è stata attribuita alla competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario la materia della “polizia amministrativa locale”. Con tale termine si indicava la polizia amministrativa, nell'ambito urbano e delle campagne, intendendosi per polizia locale, urbana e rurale quella polizia rivolta alla tutela della collettività contro le turbative che si possono realizzare nei settori della vita sociale in relazione a particolari aspetti dell'organizzazione amministrativa. Si faceva quindi riferimento alle fattispecie che erano previste negli art. 109 e 110 del Regolamento del 1911 di esecuzione della legge comunale e provinciale, ricomprendendo anche quegli “oggetti consimili” concernenti la vita dell'abitato e delle campagne. Con il D.P.R. 616 del 1977, si sono attribuite ai comuni le funzioni che erano stabilite nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, n. 773, e che attengono tra l'altro alle seguenti fattispecie: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino o per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) e 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previste dall'art. 103; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza di vendita di alcolici e autorizzazione per i superalcolici; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili; 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa e di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, III comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (...) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette e questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza a inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche o usate di cui all'art. 126. Con la legge 7 marzo 1986, n. 65 è stata disposta la normativa quadro sull'ordinamento della polizia municipale. La polizia di pubblica sicurezza ha subito una radicale trasformazione per effetto della legge 1º aprile 1981, n. 121, cui hanno fatto seguito numerosi decreti delegati di attuazione. Essa ha assunto innanzitutto la denominazione di polizia di Stato e ha perduto il suo tradizionale carattere di corpo militarizzato, divenendo un organismo di tipo civile, sia pure a ordinamento speciale. Nell'ambito di tale organismo è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i cui compiti sono quelli di provvedere all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della polizia di Stato, alla direzione e gestione dei relativi supporti tecnici (anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno). Al fine di garantire un miglior coordinamento di tutte le forze di polizia, con il decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 è stato istituito l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza o un generale dell'Arma dei Carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della polizia di Stato, dell'Arma dei Parabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della Guardia di Finanza e di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato. La legge n. 121 del 1981 sopra citata ha individuato in modo preciso l'ambito delle forze di polizia disponendo che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti, l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, e il Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono, altresì, considerati forze di polizia, e possono essere chiamati a concorrere all'espletamento dei relativi servizi, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato. Con il decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, è stata istituita nell'ambito del detto Dipartimento della pubblica sicurezza, la DIA, organismo investigativo di coordinamento antimafia. È poi di significativo rilievo che tutte le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso in caso di calamità. La polizia di Stato, inoltre, è incaricata di svolgere funzioni e servizi di polizia giudiziaria, ma alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale. La struttura organizzativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si articola, a livello centrale, in vari uffici e direzioni presso il Ministero dell'Interno; a livello decentrato operano invece le questure, gli ispettorati e gli uffici speciali di pubblica sicurezza, i commissariati, i posti di polizia distaccati che sono stati istituiti per esigenze o particolari o di carattere temporaneo, gli uffici periferici per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, i reparti mobili, gli istituti di istruzione per le esigenze di formazione, di addestramento e di perfezionamento del personale, i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo e altri reparti istituiti per ragioni speciali. Al vertice del Dipartimento è posto il capo della polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, nominato con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questa riforma è stata attuata allo scopo di dare una maggior funzionalità alle forze di polizia, i cui compiti non si esauriscono più nella tutela dell'ordine pubblico, ma si collocano nel più ampio quadro dei servizi necessari a una società avanzata. La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito il corpo di polizia penitenziaria e ha disposto lo scioglimento e l'assorbimento del personale del Corpo degli Agenti di Custodia e del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Con il decreto legislativo del 30 ottobre 1992 n. 443 è stato approvato il regolamento relativo all'ordinamento del corpo. La polizia penitenziaria ha il compito di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; di garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e di tutelarne la sicurezza; di partecipare alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati oltre che di espletare il loro trasferimento e piantonamento nei luoghi esterni di cura.

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