appròdo

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Lessico

sm. [sec. XVIII; da approdare1]. L'approdare: essere prossimi all'approdo; avere un approdo difficile. Il luogo dove è possibile approdare: qui c'è l'approdo. Anche fig.: “qualsiasi idea semplice... portava ad approdi insperati” (Comisso).

Diritto

L'operazione dell'approdo è regolata da numerose norme del diritto pubblico e privato, quali la sorveglianza sanitaria, la presentazione delle note di arrivo all'ufficio marittimo del porto, gli adempimenti di carattere doganale, l'esibizione della carta di bordo al comandante del porto. In campo internazionale le convenzioni di Barcellona del 1921 e di Ginevra del 1923 stabiliscono il principio generale della libertà dell'approdo o dell'ancoraggio delle navi mercantili in tempo di pace. Tale principio incontra peraltro alcune limitazioni, giacché in quasi tutti gli Stati è vietato gettare l'ancora dove manchino uffici doganali. Per l'approdo di navi da guerra, il principio generale affermato dall'Istituto di Diritto Internazionale dell'Aia nel 1899 fa obbligo al comandante di una nave da guerra che intenda ancorarsi in una rada o in un porto straniero di chiedere preventiva autorizzazione alle autorità locali.

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