còlf

abbreviazione di uso corrente per “collaboratore/collaboratrice familiare”, cioè persona di servizio, spesso a tempo pieno. La legge regola i rapporti tra il/la lavoratore/trice e il datore di lavoro definendo le linee generali (collocamento, periodo di prova, riposi, ferie, anzianità) e lasciando alla contrattazione collettiva, e quindi ai contratti di categoria, la fissazione dei dettagli relativi al rapporto di lavoro. La legge in questione, la n. 339, approvata il 2 aprile 1958, disciplina il lavoro domestico e definisce gli addetti ai servizi personali domestici (colf) i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. La sempre maggiore diffusione di colf ha fatto sì che il legislatore abbia esteso anche a tale categoria la tutela contro gli infortuni e la malattia e abbia previsto l'applicabilità delle norme sulla maternità e sui licenziamenti. Il collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2001, approvato con legge 21 novembre 2000, n. 342, anche allo scopo di far emergere il “lavoro nero”, prevede la deducibilità delle somme pagate dai datori di lavoro all'I.N.P.S. a titolo di contributi.

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