codicillo

sm. [sec. XIII; dal latino codicillus, dim. di codex, propr. tavoletta per scrivere, lettera]. Aggiunta che si fa a un testamento o ad altra scrittura legale per modificare o integrare le disposizioni date in precedenza. Anche postilla, poscritto a una lettera. § Nel diritto romano, scrittura contenente disposizioni di ultima volontà, non riguardante, comunque, l'istituzione di erede, la clausola di diseredazione e la sostituzione che potevano essere disposte solo in un testamento. I codicilli potevano essere confermati o meno in un testamento precedente o successivo: nel caso di mancata conferma, le disposizioni ivi contenute avevano valore fedecommissario. In età postclassica e giustinianea si fece strada la tendenza ad avvicinare codicillo e testamento, fermo tuttavia restando il divieto di inserire nel primo l'istituzione di erede. Nel linguaggio giuridico moderno, il codicillo deve essere munito di tutti i requisiti formali del testamento; non vi è quindi alcuna effettiva differenza fra codicillo e testamento.

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