Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino collegíum, unione di colleghi].

1) Corpo di persone unite da una comune dignità e da un compito da svolgere insieme: collegio degli avvocati. ❏ Collegio dei professori: nelle scuole e istituti d'istruzione media, organo formato dal preside e dai professori ivi insegnanti: loro compito è di fissare l'orientamento didattico e disciplinare (criteri didattici generali, ripartizione dei programmi, scelta dei libri di testo), di stendere il regolamento interno, di decidere le sanzioni disciplinari, di amministrare la somma annua disponibile per l'acquisto di materiale didattico, di eleggere il consiglio di presidenza, di nominare il consiglio di amministrazione della cassa scolastica.

2) Istituzione educativa fondata su metodi comunitari e retta da particolari regolamenti disciplinari che sostituisce o integra l'educazione familiare e scolastica; l'edificio stesso in cui il collegio ha sede.

3) Antico, comunità, specialmente di religiosi.

Pedagogia: cenni storici

Sia nell'antico Egitto, sia in Assiria, Babilonia, Sparta e Atene si conobbero istituzioni educative con internato. Il collegio universitario, come istituzione specifica di istruzione e di educazione finalizzata agli studi superiori, appartiene all'Europa del sec. XIII. Tra i più antichi fu quello parigino fondato (1257) dal canonico Robert de Sorbon per gli studi teologici e conosciuto con il nome di La Sorbonne, poi assunto dall'università parigina . Del 1304 è il collegio di Navarra, dal nome della regina che lo istituì al fine di ospitare studenti di teologia e delle arti. Primo di molti altri in Italia fu il collegio di S. Clemente che sorse a Bologna nel 1364 per opera del cardinale E. Albornoz. È dalla trasformazione di tali istituzioni che nacque, durante la rinascita umanistica, il collegio come centro di studio condotto in armonica complementarità con ginnastica, gioco e attività assistenziale. Scuola di educazione integrale fu la rinascimentale Ca' Gioiosa di Vittorino da Feltre. Fra i collegi universitari, i maggiori oggi esistenti sono il collegio Borromeo e il collegio Ghislieri, fondati a Pavia da S. Carlo e S. Pio V nella seconda metà del sec. XVI, e la Scuola Normale Superiore di Pisa fondata da Napoleone I nel 1813. Nel mondo protestante, un buon numero di collegi fu istituito da V. Trotzendorff, da A. H. Francke e da J. B. Basedow. Nel periodo della Controriforma i gesuiti imposero collegi non annessi alle università e con programmi di studi su base umanistica (il primo fu aperto a Messina nel 1548). Sull'esempio dei gesuiti si modellarono le numerose istituzioni analoghe degli altri ordini religiosi. Entrambe le istituzioni, laiche e religiose, attraversano attualmente una forte crisi, non rispondendo più alle esigenze dinamiche del moderno modo di vita e, in particolare, all'ormai diffusa richiesta di un rapporto educativo non autoritario. Ciò nonostante, ancora alla fine degli anni Sessanta erano presenti in Italia diversi tipi di collegi: da quelli con un fine spiccatamente assistenziale (orfani, minorati fisici e psichici, ecc.), a quelli rivolti alla rieducazione dei giovani detenuti, a quelli religiosi. Accanto al collegio di stampo tradizionale, si sono moltiplicati i semiconvitti e i pensionati per studenti, entrambi nati per soddisfare le nuove esigenze della compagine studentesca.

Diritto: il collegio elettorale

Organo composto da più persone aventi il compito di statuire legalmente su determinati problemi. Per deliberare a maggioranza, il collegio è costituito da un numero dispari di membri oppure viene dato al presidente del collegio un voto di portata superiore a quello degli altri membri. § Collegio elettorale, l'insieme dei cittadini che, godendo del diritto di voto, sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento in una determinata circoscrizione territoriale. Esistono tre forme di collegio elettorale: il collegio unico nazionale, quando la base territoriale comprende l'intero territorio nazionale e ogni elettore è chiamato a votare per tutti i candidati; il collegio uninominale, quando la base territoriale è inferiore al territorio nazionale, anzi ne costituisce una parte, e ogni elettore è chiamato a votare per un solo candidato che si presenta in quel collegio; il collegio plurinominale, quando la base territoriale è sempre una parte del territorio nazionale, ma al collegio vengono attribuiti un certo numero di “seggi elettorali”, distribuiti proporzionalmente fra i vari collegi in base al numero degli abitanti, per meglio garantire la rappresentatività dell'organo che si deve eleggere. § Per i collegi elettorali in Italia, vedi elezione.

Diritto canonico

Collegio dei cardinali, organizzato, sin dalle sue origini (sec. XII), in tre ordini (cardinali vescovi, cardinali preti, cardinali diaconi), è diretto dal cardinale decano, carica detenuta fino al 1965 dal più anziano dei cardinali vescovi, secondo l'entrata nell'ordine, e diventata poi elettiva. Il collegio ha, sin dal Duecento, un proprio camerario, per amministrarne i beni. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario della Congregazione per i Vescovi. Tra il sec. XII e la metà del Cinquecento, il collegio affiancò direttamente il papa nel governo della Chiesa. Nella seconda metà del sec. XVI, non più il collegio, ma i suoi membri, quali capi dei singoli organismi, coadiuvarono il papa nell'esercizio del suo potere. Sisto V fissò nel 1586 in 70 i membri del collegio (nel 1980 essi erano 127). I cardinali vescovi titolari delle sedi suburbicarie sono quelli di Albano, Frascati, Palestrina, Porto e Santa Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Velletri; la sede di Ostia è conferita, a partire dal 1914, al cardinale decano, che a sua volta conserva anche la propria sede. I cardinali preti sono incardinati nei 27 tituli di altrettante chiese romane e in altre chiese istituite tituli successivamente o elevate pro hac vice. L'attività del collegio acquista importanza solo durante il periodo di sede vacante, quando gli sono affidati l'elezione del papa e, nel frattempo, il governo della Chiesa universale e quello dello Stato del Vaticano, seppure ristretto agli affari più urgenti e più importanti. Nel 1965, l'ordine dei cardinali vescovi fu esteso anche ai patriarchi di sedi orientali – di Alessandria per i copti, di Antiochia per i siri, melchiti, maroniti – creati cardinali. Nel 1970 Paolo VI ha portato a un massimo di 120 il numero dei cardinali elettori, privando quelli che hanno superato l'ottantesimo anno di età del diritto di voto. In deroga a tale disposizione, nel 1998 Giovanni Paolo II, in occasione del suo settimo concistoro, ha elevato a 166 il numero dei cardinali.

Economia aziendale: il collegio sindacale

Organo di controllo sulla gestione delle società di capitali, si compone di tre o cinque membri effettivi, fra cui il presidente, e due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea dei soci. Secondo una corrente di pensiero, il compito principale del collegio sindacale è l'esercizio del controllo di mera legittimità sull'amministrazione sociale, verificando il rispetto della legge e dell'atto costitutivo e accertando la regolare tenuta della contabilità; di contro, secondo un altro orientamento dottrinale, il controllo del collegio sindacale è da intendersi anzitutto come controllo di merito, estensibile quindi anche alla verifica della convenienza economica delle operazioni di gestione. Fra i doveri del collegio sindacale è anzitutto, in occasione della redazione del bilancio di esercizio da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci, quello di controllare la corrispondenza dei valori del bilancio (stato patrimoniale e conto profitti e perdite) con quelli risultanti dai libri e dalle scritture contabili, di verificare il rispetto delle norme di legge nella valutazione di alcune poste di bilancio fatta dagli amministratori, di redigere un'apposita relazione al bilancio e metterla a disposizione dei soci prima dell'approvazionedel bilancio stesso. Il Codice Civile prevede, come controlli specifici, che il collegio sindacale almeno trimestralmente accerti la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, ovvero ricevuti in pegno, cauzione e custodia. I sindaci, inoltre, possono chiedere agli amministratori eventuali notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo; infine, i sindaci, che devono agire con la diligenza del mandatario e sono responsabili solidalmente con gli amministratori per quei danni che non si sarebbero prodotti qualora essi avessero esercitato la dovuta vigilanza, devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. Il collegio sindacale è previsto per tutte le società di capitali a esclusione delle società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a cento milioni di lire.

Religione: il collegio ecclesiastico

Istituto cattolico in cui confluiscono studenti di varie nazioni per compiere la loro preparazione filosofica e teologica in ordine al sacerdozio. I vari collegi ecclesiastici, sotto la tutela e la giurisdizione della S. Sede, si trovano a Roma. Tra i più importanti ricordiamo il collegio Armeno, eretto da Leone XIII nel 1883; il Beda, per vocazioni adulte; il Capranicense, fondato dal cardinale Capranica nel 1457; l'Etiopico, creato collegio pontificio da Pio XI nel 1930; il Nepomuceno, approvato da Pio XI nel 1930; l'Urbano “de Propaganda Fide” eretto canonicamente da Urbano VIII nel 1627.

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