comodato

sm. [sec. XIV; dal latino commodātum]. Contratto reale consistente nella consegna di una cosa, mobile o immobile, da uno dei contraenti (comodante) all'altro (comodatario), che poteva usarne per un certo tempo o per un certo scopo e doveva poi restituirla. Il comodato, o “prestito a uso”, era un contratto a titolo gratuito, nel senso che nessun corrispettivo era dovuto dal comodatario, il quale tuttavia rispondeva della perdita della cosa: in caso di furto, spettava a lui l'azione nei confronti del ladro, ma doveva comunque restituire al comodante la cosa o il valore corrispondente. Recepito dal diritto moderno, il comodato presenta ulteriori precisazioni: il comodatario deve conservare la cosa “con la diligenza del buon padre di famiglia”; non può concederla a terzi né destinarla ad altro uso senza il consenso del proprietario; se la cosa è stata stimata al momento del contratto, il comodatario, anche se non colpevole, deve corrisponderne il valore in caso di deperimento; le spese straordinarie per conservare la cosa devono essere corrisposte; il contratto decade con la morte del comodatario.

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