costituzióne

Indice

Lessico

(ant. constituzióne), sf. [sec. XIII; dal latino constitutío-ōnis, istituzione, formazione].

1) Atto, modo ed effetto del costituire o del costituirsi; fondazione, istituzione: la costituzione di una compagnia teatrale, di un governo; una ditta di recente costituzione.

2) Composizione, struttura, conformazione di qualche cosa: la costituzione di una roccia, di un vegetale; il complesso delle caratteristiche somatiche, funzionali e psicologiche che contraddistinguono ciascun individuo: uomo di robusta, di delicata costituzione; in particolare, in antropologia, unità psicosomatica, risultante da tutte le sopraddette particolarità, che permette di classificare gli individui nei limiti di gruppi ben definibili (biotipi). Per le dottrine inerenti alla costituzione, vedi costituzionalismo.

3) Con significato specifico, in chimica organica, la combinazione di legami e la sequenza degli atomi che determinano la struttura di un composto. Composti con medesima formula molecolare ma diversa costituzione sono detti isomeri costituzionali (per esempio, l'acetone CH₃COCH₃, e la propionaldeide, CH₃CH₂CHO). La costituzione rappresenta il primo livello di struttura in un composto (i livelli successivi sono la configurazione e la conformazione).

4) Il complesso delle leggi fondamentali su cui è basato l'ordinamento interno di uno Stato: violare la Costituzione.

5) Legge, decreto emanato da un'autorità: costituzioni imperiali; “In una costituzione dell'anno 889” (Manzoni); per estensione, regola di un ordine religioso, di una comunità e simili.

6) Il costituirsi alla giustizia. In particolare, costituzione in giudizio, nelle cause civili, deposito, da parte dell'attore e del convenuto, dei rispettivi fascicoli e delle comparse.

Diritto

Il complesso delle regole giuridiche fondamentali che disciplinano l'organizzazione e la struttura di uno Stato. Essa regola l'attribuzione e il funzionamento dei poteri statali, i diritti essenziali degli individui e la partecipazione dei cittadini all'esercizio dell'autorità attraverso il diritto di elezione e il suffragio. Per lo più la Costituzione è contenuta in un apposito documento legislativo scritto, chiamato appunto con questo nome, ma non mancano degli Stati che, pur essendo disciplinati da alcune leggi, non possiedono una vera e propria Costituzione scritta (per esempio la Gran Bretagna). Le Costituzioni scritte si dividono in ottriate, concesse (octroyées) dal monarca (per esempio, lo Statuto Albertino, del 4 marzo 1848), o convenzionali, deliberate da un'assemblea rappresentativa, chiamata Assemblea Costituente (per esempio la vigente Costituzione italiana). La Costituzione inoltre si dice flessibile quando può essere modificata a opera di una legge ordinaria; rigida, se modificabile soltanto da una legge di revisione costituzionale, deliberata dal Parlamento, con un procedimento speciale. Per esempio la Costituzione italiana è rigida e modificabile solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi; queste deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge di revisione costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare (su domanda di un quinto dei membri di una Camera o di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali) nell'ipotesi che la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza inferiore di due terzi dei componenti. La dottrina distingue infine tra Costituzione formale, il documento scritto, e Costituzione materiale, il complesso delle forze politiche che, in un dato momento, costituiscono l'“ossatura” politica di uno Stato.

Diritto romano

Costituzioni imperiali, atti formali emanati dal principe, giuridicamente rilevanti, che vengono considerati anche fonti di diritto. Gaio (Institutiones, 1,5) li distingue in decreta, edicta, epistulae, mentre altre fonti attestano che durante il principato venivano emanati anche rescripta e mandata. Pare che nessuna delle specie di costituzioni sopra indicate fosse usata dal principe soltanto nell'esercizio dell'attività legislativa, e ciò si spiega dove si pensi che non gli era mai stata attribuita in modo esplicito, con una clausola specifica, la funzione di legiferare. Gaio scrive che le costituzioni imperiali erano equiparate alle leggi comiziali. L'avvento della monarchia assoluta accrebbe l'importanza delle costituzioni imperiali come fonte di diritto: esse furono ritenute allora preminenti sulle opere della giurisprudenza di epoca classica. Gli edicta (o leges generales) furono emanati in modo da far risultare certo il loro carattere legislativo; dopo Costantino persero invece importanza i mandata e i rescripta, mentre ne assunsero la pragmatica sanctio (pragmatica, pragmaticum) e l'adnotatio, in realtà simili alle costituzioni precedenti.

Bibliografia

C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano, 1940; P. Biscaretti di Ruffia, Diritto costituzionale, Napoli, 1969; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969; P. Virga, Diritto costituzionale, Milano, 1971; G. Grottanelli de' Santi, Note introduttive di diritto costituzionale, Torino, 1988.

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