evizióne

sf. [sec. XVI; dal latino tardo evictío-ōnis]. Privazione di un diritto conseguente ad azione legale. Nel contratto di compravendita si verifica l'evizione quando il compratore viene privato dei suoi diritti sul bene acquistato in virtù di una sentenza che stabilisce che non il venditore era il proprietario del bene, ma un terzo il quale ha esercitato un'azione di rivendica per riottenere la proprietà del bene. Quando vi è pericolo di rivendica del bene acquistato, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto. Se un terzo, rivendicando la proprietà del bene, inizia un giudizio contro il compratore, quest'ultimo deve chiamare in giudizio il venditore. L'evizione, già chiaramente contemplata dal diritto romano, è prevista, oltre che nel contratto di compravendita, anche in altri istituti, quali la dote, la donazione, la divisione ereditaria.

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