fecondazióne artificiale

Indice

Cenni storici

I primi studi sulla fecondazione artificiale furono eseguiti da M. Malpighi (1670) sulle uova del baco da seta e in seguito da L. Spallanzani (1777) sulle capre e sulle rane. Tale pratica, ripresa e migliorata alla fine dell'Ottocento da I. Ivanov, il quale fondò in Russia il primo istituto per la fecondazione artificiale, si è diffusa dapprima nel campo zootecnico e agricolo al fine di selezionare razze e varietà. Essa consiste nella raccolta dello sperma e nella sua introduzione nel canale genitale femminile nel periodo del calore della femmina; si usa soprattutto per le bovine da latte per tre ragioni: economiche, in quanto la scelta del riproduttore ha notevole importanza per il miglioramento delle bovine (inoltre con la fecondazione artificiale lo sperma di un solo toro feconda 10.000 vacche); biologiche, poiché lo sperma del toro può essere conservato a lungo; tecniche e pratiche, essendo molto facile riconoscere le bovine in calore. La fecondazione artificiale è abbastanza usata per i cavalli da corsa, per i suini, per le razze da carne degli ovini, per i polli allevati in batteria e per i tacchini. Esistono dei centri di fecondazione artificiale per bovini dove vengono allevati riproduttori altamente selezionati. Periodicamente si procede alla raccolta dello sperma che viene sottoposto a diversi trattamenti, classificato e conservato anche a lungo. § La fecondazione artificiale dei vegetali si esegue con particolari tecniche d'impollinazione.

Tecniche di fecondazione artificiale umana

Anche per l'uomo è praticata la fecondazione artificiale che si dice omologa (o marito-fecondazione) quando viene effettuata utilizzando lo sperma del marito; nel caso lo sperma provenga da persona ignota si parla, invece, di fecondazione artificiale eterologa (o dono-fecondazione). La fecondazione artificiale può essere praticata sia in caso di forme patologiche della donna (vaginismo assoluto per spasmo dei muscoli costrittori della vagina, malformazioni vaginali, presenza di un ostacolo insormontabile che impedisce l'ascesa degli spermatozoi attraverso il collo dell'utero), sia di forme patologiche maschili (impossibilità assoluta del coito per impotenza o ipospadia, azoospermia). In quest'ultimo caso è necessario evidentemente ricorrere alla fecondazione eterologa. Tra le metodiche più utilizzate vi sono la GIFT in cui i gameti vengono deposti in cavità tubarica e la FIVET in cui è l'uovo già fecondato in vitro (embrione) che viene posto in cavità uterina. Un'altra tecnica fecondativa è a ZIFT (Zigote Intra Fallopia Transfer, trasferimento dello zigote nelle tube). Questa tecnica si differenzia dalla FIVET poiché l'embrione formatosi in provetta viene inserito nelle tube dalle quali raggiunge l'utero per impiantarsi. In situazioni in cui non è possibile attuare tali tecniche per deficit uterino della madre si è utilizzato l'impianto in utero di un embrione proveniente dalla fusione tra uno spermatozoo e un ovulo di altra donna (così detto “utero in affitto”). A livello sperimentale vi è la tecnica MESA-ICSI, basata sul prelevamento dello spermatozoo immaturo direttamente nel testicolo e successivamente iniettato nell'ovulo in provetta. L'embrione viene poi impiantato nell'utero. Questa tecnica risolverebbe i casi di infertilità derivati dall'assenza congenita dei dotti seminiferi che permettono l'emissione degli spermatozoi o di spermatogenesi incompleta, ossia quando gli spermatozoi non possiedono la vitalità necessaria per entrare nell'ovulo e fecondarlo. Altra tecnica sperimentale di fecondazione artificiale, praticata in Giappone e in Francia, è con DNA di spermatozoi. Definita “fecondazione senza spermatozoi”, consiste nell'iniettare direttamente nell'ovulo, in provetta, il DNA ricavato dagli spermatidi, cellule prelevate dell'epitelio germinale del testicolo che si trovano in uno stadio precedente a quello di spermatozoo maturo. Nel 1995 la pubblicazione del nuovo codice deontologico per i medici ha espressamente vietato tale pratica oltre che l'utilizzo della fecondazione assistita in omosessuali, single e dopo la morte del partner. Da quando sono state introdotte le fertilizzazioni in vitro, gli uomini che, al termine delle indagini, risultano completamente e definitivamente sterili, o che sono portatori di una malattia genetica, possono chiedere una donazione di seme e quindi avere un figlio del quale saranno genitori non genetici, ma genitori secondo l'etica della responsabilità. Per venire incontro a questa esigenza sono nate le banche del seme, dove sono raccolti campioni di seme congelato, ottenuti per donazione da uomini fertili. Questi ultimi sono anonimi, ma a richiesta possono essere rese note alcune delle loro caratteristiche, come per esempio il gruppo sanguigno, il colore degli occhi e dei capelli, la corporatura e l'altezza. Le banche del seme garantiscono inoltre l'assenza di rischi di trasmissione di malattie genetiche. Le probabilità di gravidanza, calcolate per ogni ciclo di inseminazione artificiale, sono molto basse a causa della perdita di fertilità del seme congelato e scongelato, e comunque non superiori al 16-20% neppure nelle giovani donne. Per questo motivo vengono sempre pianificati più cicli di inseminazione. Le donazioni di seme, sebbene abbiano suscitato perplessità e a volte addirittura condanne severe, hanno avuto un'enorme diffusione, anche se i notevoli progressi conseguiti nel campo della fecondazione assistita hanno permesso a molti uomini, un tempo considerati sterili, di poter avere figli. Le ovodonazioni sono invece spesso richieste soprattutto da donne che sono entrate in menopausa precocemente. La maggior parte viene eseguita a donne che non hanno superato i 50 anni con cellule uovo prelevate da persone conosciute, o da donne in trattamento per fecondazioni assistite, dopo aver accertato con una serie di esami l'assenza di rischi di trasmissione di malattie genetiche. Coloro che ricevono la donazione sono in genere trattate con ormoni in modo da simulare un ciclo mestruale fertile. Questa terapia ormonale viene continuata per alcune settimane dopo il trasferimento in utero delle uova donate e fertilizzate in vitro con il seme del marito, in modo da avviare una gravidanza che provvederà in seguito da sola a produrre gli ormoni necessari al suo sostentamento. Le percentuali di successo sono in rapporto con l'età delle donatrici, che sono di solito giovani, e si aggirano intorno al 30-33% per ciclo di trattamento con un'incidenza di aborti non molto elevata.

Diritto

In materia di fecondazione artificiale il diritto sembra inseguire la scienza; la bioetica da anni è concentrata sul dibattito in questo tema. Poiché qualsiasi scoperta scientifica è di per sé neutra (può essere utilizzata per scopi positivi o negativi) l'attenzione deve essere rivolta alle finalità della ricerca e alle modalità con cui le scoperte scientifiche verranno utilizzate. La materia in questione riguarda la concezione stessa della vita: in discussione vi sono argomenti quali il diritto alla salute, la tutela degli embrioni umani, la tutela dei bambini nati con tecniche di procreazione assistita e i nuovi assetti familiari, temi su cui si scontrano diverse posizioni ideologiche ed è difficile trovare dei principi largamente condivisi. In questa situazione il diritto rimane in balia della scienza, perdendo così il proprio ruolo di guida e la possibilità di disciplinare anche per il futuro. Le posizioni di astensione legislativa, però, sono destinate a scomparire a causa della pressione da parte dell'opinione pubblica e della necessità di regolamentare le nuove figure parentali nate dalla scissione tra genitori “biologici” e genitori “sociali”. In una materia così delicata, che coinvolge scelte morali, sarebbe auspicabile una legislazione transnazionale, che evitasse soluzioni profondamente diverse in aree geografiche a volte limitate; ma le differenti istanze politiche, culturali, religiose ed economiche sembrano al momento rendere impossibile una sinergia di questo tipo. Il legislatore statunitense a livello federale ha preferito applicare il principio di autonomia per cui riconosce al cittadino la facoltà di scegliere senza interferenze pubbliche, sebbene l'amministrazione Bush abbia vietato l'utilizzo degli embrioni nella ricerca. L'Europa, come Unione Europea, ha emanato un protocollo che vieta la clonazione umana ma oltre a questa indicazione non si è dotata di una disciplina univoca, lasciando così spazio alle differenti legislazioni nazionali e, conseguentemente, alla possibilità che le normative meno permissive vengano disattese sia dai ricercatori sia dai cittadini che potranno optare per ordinamenti giuridici più liberali. La Gran Bretagna è il paese la cui legislazione maggiormente è ispirata al principio di libertà: oltre alle pratiche di procreazione assistita, viene permessa la maternità surrogata, l'inseminazione post-mortem e la ricerca sugli embrioni entro quattordici giorni dalla fecondazione. La normativa della Danimarca permette la ricerca genetica di un ovulo fecondato nel caso in cui esista il rischio sostanziale che il neonato nasca con una malattia ereditaria molto grave; in Francia si può ricorrere alla fecondazione in vitro nel caso in cui vi sia un rischio elevato che il figlio nasca con una malattia genetica ereditaria. La normativa spagnola permette la fecondazione artificiale sia alle coppie sposate, sia conviventi, sia alle donne singole; vengono, inoltre, permesse le pratiche sia eterologhe, sia omologhe, nonché l'inseminazione post-mortem. Altri paesi hanno preferito ispirarsi a principi di tutela giuridica del corpo umano. In Germania, dove il legislatore è particolarmente attento ai rischi della manipolazione genetica umana, non sono permesse la maternità surrogata e l'inseminazione post-mortem, la fecondazione assistita, inoltre, è permessa solo alle coppie sposate; viene riconosciuta la tutela degli embrioni e, quindi, vietata la sperimentazione per qualunque fine sugli stessi. Le normative europee si sono indirizzate in maniera univoca in tema di filiazione: non è permesso il disconoscimento di paternità, da parte del padre “sociale”, del figlio generato con spermatozoi altrui se vi è stato consenso alla procreazione assistita. In Italia, per lungo tempo le diverse posizioni ideologiche non hanno permesso di trovare un punto di incontro e diversi disegni di legge proposti all'Assemblea parlamentare non sono stati tradotti in norma giuridica: la posizione dei cattolici, improntata al divieto della fecondazione assistita in nome della tutela degli embrioni umani, si è scontrata con la convinzione che uno stato laico non debba imporre una morale religiosa ai suoi cittadini e, quindi, la proposta di emanare una disciplina che riconosca alle coppie sterili il diritto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita, evitando situazioni di clandestinità. Un primo intervento si è realizzato con la legge n. 91 del 1 aprile 1999, in tema di prelievi e trapianti di organi e di tessuti, con cui si vieta la manipolazione genetica degli embrioni anche ai fini del trapianto di organo. Il legislatore ha disciplinato da ultimo la materia con legge n. 40 del 19 febbraio 2004, ispirandosi ai principi di indisponibilità e inviolabilità del patrimonio genetico umano: viene consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita ma solo laddove non vi siano altri metodi per rimuovere le cause di sterilità o infertilità; inoltre, è compito specifico del medico proporre le alternative dell'adozione e dell'affidamento. La legge vieta il ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo; oltre alle limitazioni tecniche, sono previste una serie di limitazioni personali: possono accedere solo coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. La volontà di entrambi i soggetti deve essere espressa per iscritto congiuntamente, al medico responsabile della struttura, e può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo. In linea con le altre legislazioni europee, la normativa italiana si è preoccupata di tutelare i diritti del nascituro: i nati con la fecondazione artificiale hanno lo status di figli legittimi o di figli riconosciuti. Il legislatore ha previsto che le tecniche in questione possano essere applicate in strutture sia pubbliche, sia private che siano autorizzate e iscritte nel relativo registro nazionale, istituito presso l'Istituto Superiore della sanità. Gli embrioni vengono tutelati con il divieto di sperimentazione sugli stessi, se non con finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Sono, inoltre, vietati: interventi che, attraverso tecniche di selezione o di manipolazione, siano diretti a predeterminare caratteristiche genetiche dell'embrione o del gamete, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche; interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. In caso di violazione delle sopracitate norme sono sempre previste sanzioni pecuniarie, oltre le quali sono previste pene detentive in caso di surrogazione della maternità, della commercializzazione di gameti o embrioni, di clonazione e di selezione eugenetica.

J. Carles, La fecondation, Parigi, 1957; A. Monroy, Chemistry and Physiology of Fertilization, New York, 1965; B. I. Balinsky, An Introduction to Embryology, Filadelfia-Londra, 1966; A. Dalcq, Introduzione all'embriologia generale, Milano, 1967; C. Houillon, Sexualité, Parigi, 1967; G. Iadecola, M. Farinacci, L'inseminazione artificiale umana, Padova, 1989.

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