illècito

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agg. e sm. [sec. XIV; dal latino illicítus].

1) Agg., non lecito, in contrasto con le norme morali, civili, giuridiche o religiose; disonesto: modo d'agire illecito; illeciti guadagni.

2) Sm., qualsiasi fatto che si ponga come trasgressione a una regola. L'illecito si divide in: morale, religioso, sociale e giuridico. In particolare, l'illecito giuridico si suddivide a sua volta in: illecito internazionale, se viola un obbligo nei confronti degli altri Stati o dell'intera comunità internazionale; illecito civile, fatto doloso o colposo che procura ad altri un danno ingiusto. Il reo ha l'obbligo di risarcire il danno (eccezion fatta per il caso di necessità, di legittima difesa o d'incapacità a intendere o volere). L'obbligo a risarcire il danno è di carattere extracontrattuale e si basa sul principio del neminem laedere; si dice negozio giuridico illecito quello in contrasto con norme imperative di legge, con il buon costume o l'ordine pubblico. Nel diritto penale, l'illecito si configura come atto antisociale in quanto offesa e danno a un interesse pubblico. Nel diritto romano, l'atto illecito perseguito nelle forme del processo pubblico è definito crimen.

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