istruzióne (diritto)

fase del processo civile e penale durante la quale si acquisiscono agli atti tutti gli elementi necessari alla decisione. Nel diritto processuale civile, l'istruzione è la fase processuale durante la quale sono ammesse e vengono assunte le prove. Nei giudizi di competenza del tribunale l'istruzione è diretta dal giudice istruttore, mentre nei giudizi di competenza del giudice di pace è lo stesso giudice di pace che dirige la fase istruttoria. Nella prima udienza di trattazioneil giudice istruttore interroga liberamente le parti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. Il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Salvo il caso in cui la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti. La mancata istanza a tal fine proposta dalle parti entro la prima udienza determina la preclusione dei poteri istruttori delle parti nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguente possibilità di ammissione delle sole prove indicate negli atti introduttivi delle parti o già indicate nel corso della stessa prima udienza. In ogni caso il giudice può disporre d'ufficio alcuni mezzi di prova (ispezione, giuramento, consulenza tecnica). Per le cause che il giudice istruttore deve rimettere per la decisione al tribunale in veste collegiale (giudizi di appello, di revocazione, di reclamo contro provvedimenti che abbiano concesso misure cautelari, ove sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, nello scioglimento delle comunioni) il giudice istruttore, dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali delle parti, rimette al collegio l'intera causa. Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico (ipotesi che costituisce la regola) questi, fatte precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e quindi deposita la sentenza. § Nel processo penale introdotto con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le prove, a differenza del codice previgente, sono costituite nel corso dell'istruzione dibattimentale, mancando una fase istruttoria. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal Pubblico Ministero e dalle parti: all'accusa spetta l'onere della prova della colpevolezza dell'imputato, ma a questo non corrisponde l'onere di provare la propria innocenza. L'istruzione mira all'accertamento di fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena eventuale da irrogare. L'indagine è condotta sulla base delle risultanze delle testimonianze, dell'esame delle parti, dei confronti, delle ricognizioni, degli esperimenti giudiziali, delle perizie, delle documentazioni, degli atti assunti con l'incidente probatorio, degli atti delle indagini preliminari di per sé irripetibili o divenuti tali successivamente. Un cenno a parte va fatto per i procedimenti davanti ai tribunali militari di bordo, ove l'istruzione era compiuta da un ufficiale all'uopo incaricato dal comandante della nave. Tali tribunali sono stati soppressi dalla legge 7 maggio 1981, n. 180 e la cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o su aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

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