non liquere

loc. latina (propr., non essere chiaro). Nel diritto romano, rifiuto del giudice privato o del componente una quaestio a pronunziarsi in merito a una causa, per mancanza o insufficienza di elementi. Nel primo caso (processo privato) le parti dovevano procedere alla scelta di un nuovo giudice, nel secondo (processo pubblico) si rinnovava eventualmente il dibattimento (ampliatio).

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