operae servorum

loc. latina (propr. lavori degli schiavi). Nel diritto romano, diritto di usare l'attività di uno schiavo altrui, configurato, in epoca classica, come diritto di obbligazione, o di usufrutto o uso; in epoca giustinianea come diritto speciale su cosa altrui. Eguali norme vigevano per le operae di animali.

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