pactum

s. neutro latino (propr. pp. neutro di pacisci, stipulare un accordo) usato in italiano come sm. (pl. pacta). Nel diritto romano più antico, la composizione volontaria tra offeso e offensore, che evitava l'applicazione del taglione. Più tardi significò le clausole accessorie dei contratti. Rilevante per il diritto pretorio era qualsiasi pactum non contrario al diritto oggettivo e tutelato indirettamente mediante la concessione di eccezioni. Coi termini pactum e pactio venivano indicati anche negozi non obbligatori quali la convenzione per costituire su fondi provinciali situazioni analoghe alle servitù prediali. § Pactum de non petendo, modo di estinzione delle obbligazioni chiamando in causa un'eccezione; il creditore s'impegnava con il suo debitore a non richiedere l'adempimento dell'obbligo; era a tempo indeterminato o determinato, e in questo caso equivaleva a una dilazione.

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