pubblicazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da pubblicare].

1) Il render pubblico qualche cosa, specialmente per mezzo della stampa: curare la pubblicazione dell'epistolario leopardiano; in particolare, mezzo per portare a conoscenza dei cittadini leggi e decreti.

2) L'opera, lo scritto pubblicato: una pubblicazione periodica.

Diritto

La pubblicazione è condizione essenziale affinché una disposizione normativa acquisti efficacia. In passato, la pubblicazione avveniva oralmente a mezzo di banditori pubblici; oggi, a garanzia dei diritti del cittadino, le leggi e i regolamenti sono oggetto di una rigorosa pubblicazione. In Italia, le leggi dello Stato sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, salvo una diversa previsione, acquistano efficacia vincolante a partire dal 15º giorno successivo alla loro pubblicazione. Le leggi regionali (e quelle provinciali di Trento e Bolzano) sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale regionale. In diritto comunitario, i regolamenti CEE ed EURATOM devono essere obbligatoriamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ed entrano in vigore alla data stabilita, ovvero, in mancanza, il 20º giorno successivo alla loro pubblicazione. Una volta pubblicate, per acquistare efficacia devono essere notificate ai loro destinatari e hanno efficacia soltanto in virtù di tale notificazione. § Pubblicazione di matrimonio, Notificazione al pubblico, da parte di un comune, dei matrimoni che s'intendono contrarre per la denuncia di eventuali impedimenti dirimenti: per il matrimonio civile le pubblicazioni sono fatte nella sede del comune di residenza dei coniugi e devono rimanere esposte per otto giorni; solo motivi gravissimi dispensano dalle pubblicazioni e in questo caso esse sono sostituite da una dichiarazione di assenza di impedimenti al matrimonio, resa davanti al cancelliere del tribunale dai futuri sposi; nel matrimonio religioso (o concordatario) le pubblicazioni avvengono anche nella chiesa parrocchiale; la dispensa dalle pubblicazioni avviene solo nel matrimonio di coscienza o per speciale dispensa del vescovo diocesano. § Lapubblicazione della sentenza di condanna è una pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni. La pubblicazione è effettuata nel comune ove è stata pronunciata la sentenza, in quello ove il delitto fu commesso, in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza e in uno o più giornali. Qualora la pubblicazione della sentenza costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato, il giudice ne ordina l'effettuazione se la parte civile ne fa richiesta.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora