reciprocità (diritto)

principio a cui, nel diritto internazionale, si ispirano gli Stati nei loro accordi quando si scambiano concessioni su determinate materie e su determinati trattamenti. La reciprocità risponde alle esigenze: di uguaglianza e uniformità di comportamento; di applicare la regola del do ut des; di cautelare l'esecuzione di certi obblighi internazionali; di tutelare gli interessi dei propri cittadini; di condizionare a una contropartita gli obblighi assunti dallo Stato in certe fattispecie. La reciprocità, come elemento della norma interna, è dovuta a un espediente di tecnica legislativa che permane anche in ordinamenti di alta civiltà giuridica, per ragioni unilateralmente valutate dai singoli legislatori o per esigenze di adattamento a convenzioni internazionali. La reciprocità ricorre sia in norme interne materiali (per esempio, norme riguardanti il trattamento dello straniero), sia in norme interne strumentali (di diritto processuale civile, di diritto internazionale privato), con proiezioni sia nel campo del diritto pubblico sia del privato. § In diritto civile, secondo la legge 1° dicembre 1970, n. 898 (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), confermata dall'esito del referendum abrogativo del 12-13 maggio 1974, il principio di reciprocità stabilisce che lo scioglimento del matrimonioessere domandato dal cittadino italiano il cui coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto all'estero nuovo matrimonio.

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