terziàrio (religione)

sm. (f. -a), chi appartiene al terz'ordine di una regola monastica: terziari francescani, associazione di laici di ambo i sessi i quali, pur vivendo nel secolo, tendono a una vita di perfezione attraverso l'osservanza di una regola che, approvata dall'autorità ecclesiastica, esprime lo spirito e gli ideali dell'ordine religioso da cui prendono nome. Il terzo ordine deve pertanto distinguersi sia dalle confraternite, aventi come scopo l'incremento della devozione e della pietà, sia dalle “pie unioni”, costituite per l'esercizio di particolari opere di carità. L'origine dei terzi ordini può rintracciarsi in quei gruppi di devoti che si raccoglievano spontaneamente attorno alle comunità monastiche nell'alto Medioevo. Vediamo così comparire gli Oblati di San Benedetto e di San Norberto, cui seguirono poi gli Umiliati. San Francesco d'Assisi intorno al 1220 stese una regola per quanti volevano, restando nel secolo, vivere secondo gli ideali e i propositi da lui predicati, e diede in tal modo vita al terzo ordine francescano; a questa iniziativa Onorio III accordò la sua approvazione. Quasi negli stessi anni attorno all'ordine dei Frati Predicatori di San Domenico (Domenicani) si vennero costituendo i Frati e Sorelle della Milizia di Gesù Cristo. Solo più tardi tuttavia, rispetto ai Francescani, gli altri ordini religiosi ottennero dalla Sede Apostolica facoltà di costituire propri terzi ordini: Domenicani nel 1406, Agostiniani nel 1409, Serviti 1424, Carmelitani 1452, Minimi 1508, Trinitari e Premostratensi 1751, Benedettini 1871. A partire dal sec. XIV si venne diffondendo la tendenza fra i Terziari francescani ad abbandonare il secolo e a radunarsi in vita comune. Leone X nel 1521 emanava una regola unica per tutte le varie congregazioni che sulla spinta di tale movimento erano venute formandosi: ne nacque così, a fianco del terzo ordine secolare, il terzo ordine regolare. Successivamente i terzi ordini regolari si sono configurati come per lo più femminili e caratterizzati dalla professione di voti semplici anziché solenni. Le norme canoniche relative ai terzi ordini secolari sono enunciate dal Codex Iuris Canonici del 1917 al libro II (De personis), parte III (De laicis), canoni 700-706.

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