usurpazióne

sf. [sec. XIV; da usurpare]. Atto, effetto dell'usurpare. In particolare, reato commesso da chiunque alteri i confini di una cosa immobile altrui al fine di appropriarsene in tutto o in parte; è punito con la reclusione fino a tre anni più la multa. § Il termine è usato anche per indicare varie specie di reati aventi in comune tra loro l'appropriazione da parte del colpevole di funzioni che non gli spettano: l'usurpazione di funzioni pubbliche, punito con la reclusione fino a due anni, l'usurpazione di titoli e onori, già punito con la multa, è stato depenalizzato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ed è ora punito con sanzione amministrativa pecuniaria. Questa sanzione colpisce anche chi indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico e chi si attribuisce gradi accademici non conseguiti; l'usurpazione di potere politico, punito con la reclusione da sei a 15 anni; l'usurpazione di comando militare, con la reclusione da sei a 15 anni; l'usurpazione abusiva in pubblico da parte di un militare, di decorazioni militari o segni distintivi di grado, cariche, specialità o brevetti militari, con la reclusione militare fino a sei mesi. § L'usurpazione dei beni ecclesiastici è la spogliazione o l'appropriazione indebita dei beni ecclesiastici da parte di privati o della pubblica autorità. La Chiesa condannò sempre, in linea di principio, le varie forme di usurpazione, che in passato costituirono le più appariscenti estrinsecazioni del sistema dei “diritti regali sulle cose sacre”, applicati in vario modo nei regimi assolutistici dei Paesi europei durante i sec. XVII e XVIII. Lo jus regaliae consisteva nel diritto d'incameramento, da parte dell'autorità regia, dei frutti dei benefici ecclesiastici vacanti. La Santa Sede venne a vari accomodamenti con gli Stati in detta materia, mediante numerosi concordati.

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