zìo

sm. [sec. XII; dal greco thêios]. Il fratello del padre o della madre rispetto ai figli di questi ultimi; per estensione, il marito della zia consanguinea (zio aggiunto): zio materno, paterno; lo zio Michele; gli zii, lo zio e la zia. Nell'uso regionale meridionale frequentemente come titolo di famiglia rispetto verso persone anziane (specialmente nella forma tronca zi'); scherzoso: lo zi' Peppe, il vaso da notte. In loc. fig.: lo zio d'America, zio (o altro parente) emigrato in America, da cui si ricevono, o si spera di ricevere, parecchi quattrini specialmente come eredità; lo zio Sam, nomignolo riferito agli statunitensi nel loro complesso (in inglese Uncle Sam). § Non possono contrarre matrimonio tra loro lo zio e la nipote, la zia e il nipote, salvo dispensa. Se il matrimonio, ciò nonostante, è contratto, può essere impugnato entro sei mesi. Agli effetti penali gli zii in quanto “prossimi congiunti” non sono punibili per il reato di favoreggiamento verso nipoti partecipi di cospirazione o banda armata.

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