La Provincia

Ente autonomo con un proprio statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati nella Costituzione cost 114. Ente locale intermedio tra comune e regione, la provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo art. 3 TUEL. È titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle che le sono conferite con legge statale o regionale, secondo il principio di sussidiarietà. Come il comune, la Provincia ha autonomia statutaria, normativa organizzativa e amministrativa; le è anche attribuita autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

1. Funzioni. La legge art. 19 TUEL affida alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali.

In collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da se medesima proposti, la provincia promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo. Le sono inoltre attribuiti compiti di programmazione. In particolare, la provincia provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionale; formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi sia di carattere generale che settoriale; promuove il coordinamento dell’attività di programmazione dei comuni. Compete infine alla provincia la predisposizione e l’adozione del piano territoriale di coordinamento, con il quale vengono determinati gli indirizzi generali di assetto del territorio. Tale piano, come del resto tutti i programmi provinciali, deve essere conforme agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale.

2. Il Consiglio provinciale. Il corpo elettorale elegge un organo collegiale: il Consiglio provinciale. Esso è composto da un minimo di 24 membri a un massimo di 45 membri a seconda dell’entità della popolazione residente nel territorio provinciale. Il Consiglio dura in carica 5 anni. Esso può essere sciolto per motivi di ordine pubblico o per persistente violazione di obblighi di legge. Il Consiglio provinciale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

3. La giunta provinciale. Svolge funzioni esecutive. Collabora con il presidente della Provincia nel governo della stessa e opera tramite deliberazioni collegiali. I suoi componenti, tra cui il vice-presidente, sono nominati (e revocati) dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio provinciale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Il numero dei componenti della giunta è stabilito, entro determinati limiti, dallo statuto della Provincia.

4. Il presidente della Provincia. È eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio provinciale. Il presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia stessa. Egli rappresenta l’ente; convoca e preside la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti, oltre che allo svolgimento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate alla Provincia. Il presidente della provincia dura in carica per un periodo di 4 anni.