Il contratto di somministrazione

cc 1559 È il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, dietro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. È la forma contrattuale tipica delle cosiddette forniture di acqua, energia elettrica, gas (prestazioni continuative) ed è impiegata tutte le volte in cui necessiti una prestazione periodica (si pensi alla carne o alla verdura fresche per un ristorante); si può anche non pattuire cc 1560 l'entità della somministrazione, intendendola riferita al normale fabbisogno del somministrato.

1. Recessione e sospensione. Il contratto, dovendo rispondere a esigenze che si protraggono nel tempo, può essere stipulato senza determinarne la durata, nel qual caso le parti possono recedervi liberamente, dando un congruo preavviso; il prezzo delle singole prestazioni o consegne è corrisposto di volta in volta, all'atto dell'esecuzione delle stesse: il somministrante cc 1565 non può sospendere le sue prestazioni senza preavviso se l'inadempimento del somministrato nel pagamento è di lieve entità.

2. Patto di preferenza. Il somministrato cc 1566 può impegnarsi a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto se tale impegno non eccede i 5 anni.