La dichiarazione di fallimento

Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Il tribunale, accertata la propria competenza territoriale e la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, emette la sentenza con cui dichiara il fallimento; in caso contrario respinge l'istanza con un decreto motivato. Tale decreto è impugnabile dal creditore di fronte alla Corte d'appello Lf 22.

La sentenza dichiarativa.

Lf 16 La sentenza che dichiara il fallimento: nomina il giudice delegato alla procedura e il curatore; ordina al fallito il deposito entro 24 ore del bilancio e delle altre scritture contabili; stabilisce il termine, non superiore ai 30 giorni, entro cui i creditori devono presentare in cancelleria la domanda di ammissione al passivo (insinuazioni); fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza dei creditori per la verifica delle domande. L'estratto della sentenza viene pubblicato nel foglio degli annunci legali della Provincia e il nome del fallito viene iscritto nell'albo dei falliti. Entro 15 giorni dall'affissione la sentenza può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, di fronte allo stesso tribunale che l'ha emessa Lf 18. Il giudizio si può concludere con la conferma o con la revoca del fallimento, ma la procedura fallimentare ha in ogni caso il suo regolare corso.

Effetti della sentenza nei confronti del fallito. La sentenza che dichiara il fallimento produce una notevole pluralità di effetti sia in campo penale sia in quello privato. Nel diritto penale, con la dichiarazione divengono punibili tutti quei fatti che la legge definisce come reati di bancarotta. Gli effetti nel diritto privato sono riassunti nello schema. Si notino soprattutto, nei confronti del debitore dichiarato fallito, la perdita del diritto al segreto epistolare (la corrispondenza deve essere consegnata al curatore) e l'obbligo di residenza, che comporta il divieto di allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione del giudice delegato e l'obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato. Gli effetti di carattere patrimoniale consistono nella perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni, pur conservandone la proprietà: si tratta del cosiddetto effetto di spossessamento.