Le opere dell'ingegno

cc 2575 Le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione sono protette dal diritto d'autore. Presupposto indispensabile per la protezione dell'opera è la sua originalità creativa.

1. Soggetti del diritto d'autore. Il diritto d'autore spetta all'autore dell'opera e agli aventi causa, nei limiti e agli effetti stabiliti dalla legge L 633 22/4/1941. La titolarità originaria del diritto spetta alla persona fisica dell'autore che ha creato l'opera.

a) Opere collettive. Nelle opere collettive è autore colui che dirige e organizza la creazione dell'opera stessa.

b) Opere su commissione o create nel corso di un rapporto di lavoro. Nelle opere create su commissione o in circostanze di rapporto di lavoro è necessario distinguere i diritti di carattere personale dell'autore (diritti morali) dai diritti patrimoniali. I diritti morali non spettano al committente dell'opera: si tratta di diritti personalissimi, che trovano la loro fonte nell'attività creativa dell'autore, alla quale il committente è estraneo. Inoltre la legge sancisce espressamente l'inalienabilità dei diritti morali d'autore. Per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica la giurisprudenza ha riconosciuto al committente la titolarità di diritti patrimoniali su opere d'ingegno realizzate in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale. Così avviene anche per l'opera creata nel corso di un rapporto di lavoro.

2. Diritti morali. I diritti morali (diritto alla paternità dell'opera; diritto alla integrità dell'opera) sono inalienabili e imprescrittibili. Dopo la morte dell'autore la difesa dei diritti morali spetta ai prossimi congiunti. Nei diritti a difesa della personalità dell'autore si può considerare compreso il diritto di pubblicare l'opera inedita.

a) Diritto alla paternità dell'opera. Il diritto alla paternità dell'opera è assoluto, indisponibile, imprescrittibile; esso consiste nella possibilità per l'autore di vedersi riconosciuto come autore della stessa. L'autore può pretendere che il proprio nome venga indicato sull'opera o può opporsi a che altri se ne dichiari autore.

b) Diritto all'integrità dell'opera. Il diritto all'integrità dell'opera consiste nel diritto a opporsi a qualsiasi deformazione o mutilazione dell'opera stessa. La legge sul diritto d'autore contempla anche altri diritti da considerare appartenenti alla categoria dei diritti morali, come, per es., il diritto alla riservatezza, che si esplica in relazione al diritto all'immagine, all'anonimato, all'inedito, alla riservatezza della corrispondenza epistolare.

3. Diritti patrimoniali. I diritti patrimoniali d'autore sono diritti indipendenti, esercitabili separatamente o congiuntamente; possono essere ceduti liberamente in tutti i modi previsti (vendita, donazione, successione, usufrutto). I principali diritti patrimoniali sono i seguenti:

a) diritto di riproduzione;

b) di esecuzione, rappresentazione pubblica e recitazione dell'opera (in particolare relativamente alle opere teatrali e cinematografiche).

c) diritto di diffusione, con un qualsiasi mezzo adatto (telefono, radiodiffusione, televisione, comunicazione a distanza ecc.);
d) diritto di distribuzione, che ha per oggetto la messa in commercio ovvero a
conoscenza o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo dell’originale dell’opera o di copie della stessa.

4. Durata. Il diritto morale d'autore non ha limiti di tempo; invece l'esercizio dei diritti patrimoniali ha una durata limitata. La legge sul diritto d'autore dispone che i diritti esclusivi di utilizzazione economica durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte. Dopo la morte dell'autore i titolari dei diritti patrimoniali sono gli eredi e gli aventi causa dell'autore. In loro mancanza, i diritti vengono devoluti allo Stato, in conformità alle norme generali, dettate dal codice civile.

5. Azioni di difesa dell'autore. Chi subisce la violazione del diritto d'autore può agire per ottenere la distruzione degli esemplari dell'opera riprodotta illecitamente dall'usurpatore. Il titolare del diritto d'autore può altresì richiedere il risarcimento dei danni cc 2043.

Tutela del software. La tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore dlg 518 29/12/1992 2 è estesa ai programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi da tale tutela le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

1. Diritti di utilizzazione esclusiva del programma. Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, quest'ultimo è titolare dei diritti di utilizzazione esclusiva del programma creato. I diritti esclusivi conferiti dalla legge comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma;

c) la distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, compresa la locazione del programma originale o di copie di esso.

L'autorizzazione a svolgere tali attività non è necessaria se esse sono indispensabili per l'uso del programma, conformemente alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente (ad es., per munirsi della copia di riserva).

2. Registrazione. Alla SIAE è affidata la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, in cui viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, individuata in base al primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione è facoltativa e onerosa.

3. Tutela. Agli effetti dell'esercizio delle azioni per la rimozione, distruzione delle copie e conseguente risarcimento del danno, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia o anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti di utilizzazione.