L'imprenditore agricolo

cc 2135 È definito imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività connesse, cioè dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Può essere, ad es., definito imprenditore agricolo chi produce vino utilizzando solo l'uva del fondo; non è imprenditore agricolo bensì commerciante chi produce a livello industriale il vino. L'imprenditore agricolo può anche non partecipare personalmente alla gestione dell'impresa; l'attività deve però essere esercitata a suo nome. Una particolare figura di imprenditore agricolo è costituita dal coltivatore diretto.

1. La normativa. Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese cc 2136 non si applicano agli imprenditori agricoli, che non sono altresì tenuti a tenere i libri contabili né le altre scritture previste per le società commerciali cc 2214, né soggetti a fallimento.