La Corte dei conti

È l'organo che «ha la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge» cc 103.

1. Composizione. Prima della riforma la Corte dei conti si divideva in 11 sezioni giurisdizionali, di cui 6 ordinarie e 5 speciali: la prima e la seconda sezione, con competenza in materia di contenzioso contabile; la terza e la quarta in materia di pensioni ordinarie, civili e militari; la quinta e la sesta, competenti in materia di contenzioso contabile, rispettivamente per la Sicilia e la Sardegna; le rimanenti sezioni speciali, con competenza per i giudizi in materia di pensioni di guerra. La nuova disciplina legislativa L 19, 20 14/1/1994 ha sancito l'istituzione di sezioni giurisdizionali regionali, con circoscrizione estesa alla Regione e con sede nel capoluogo, contestualmente sopprimendo, a partire dal 1.I.1995, le sezioni III (pensioni civili) e IV (pensioni militari), oltre che le sezioni speciali per le pensioni di guerra.

a) L'organico. L'organico della Corte è composto da personale di magistratura e da personale amministrativo. Particolare rilevanza assume la figura del procuratore generale della Corte; egli, infatti, rappresenta l'ufficio del pubblico ministero presso la Corte dei conti: agisce, quindi, nell'interesse generale dell'osservanza della legge e costituisce anche il rappresentante della pubblica amministrazione lesa, nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile. Presso le sezioni regionali, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un viceprocuratore generale o da un altro magistrato da questi delegato.

2. Attribuzioni. La Corte dei conti ha sia funzioni di controllo, sia funzioni giurisdizionali, sia consultive.

a) Funzione di controllo. La funzione di controllo è esplicata sugli atti del governo non aventi forza di legge, tassativamente indicati, che prima di acquistare efficacia devono essere controllati dalla Corte. Particolare importanza riveste il controllo finanziario: quando un provvedimento comporta delle spese, la Corte deve verificare se queste siano previste dalla legge di bilancio e se ci siano i fondi necessari per sostenerle. Se il controllo è positivo, la Corte vista l'atto del governo e lo registra, dando così efficacia all'atto che può essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Inoltre la Corte controlla la gestione del bilancio dello Stato alla fine dell'anno, dando un giudizio generale sull'andamento economico del Paese.

b) Funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale, essa si esplica in vari modi: giudizi sulla responsabilità contabile (ad es., nei confronti di tesorieri o consegnatari di somme di denaro pubblico), giudizio sulla responsabilità amministrativa (nei confronti di funzionari e impiegati che cagionino danno all'amministrazione), giudizio in materia di pensioni e giudizi su istanza di parte (ricorsi di funzionari, esattori ecc).