I caratteri fondamentali

La Costituzione italiana è una costituzione 'deliberata', 'lunga' e 'rigida'.

a) Deliberata. La Costituzione fu redatta e approvata dai rappresentanti della collettività, eletti liberamente dal popolo: non fu dunque una concessione da parte del sovrano ai propri sudditi, come era avvenuto nel 1848 con lo Statuto promulgato dal re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna.

b) Lunga. Al contrario delle precedenti costituzioni, non si limita a disciplinare la materia strettamente costituzionale, ma contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini. Gli obiettivi stabiliti dalla Costituzione devono ispirare l'attività dei pubblici poteri (come, ad es., l'attuazione dei diritti sociali: lavoro, istruzione, previdenza sociale ecc.) e promuovere in tal modo la trasformazione della realtà esistente nel nostro Paese.

c) Rigida. Alle norme costituzionali è assegnata un'efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie. Per tale motivo la nostra Costituzione assume nella gerarchia delle fonti una particolare forza formale: le leggi ordinarie (nonché tutti gli atti a esse equiparati) in contrasto con un articolo costituzionale sono illegittime e devono perciò essere sottoposte a un controllo di costituzionalità da parte di un apposito organo, la Corte costituzionale, che ha il compito di dichiararne l'invalidità.

1. La struttura dello Stato. La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, indicandolo come: repubblicano, democratico, fondato sul lavoro, egualitario, interventista, parlamentare, decentrato, non confessionale. Vediamo il significato di questi termini.

a) Repubblicano. La Costituzione contiene una norma di chiusura che recita: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» cost 139. In tal modo si pone un limite alla revisione costituzionale; di conseguenza, se si volesse scegliere un'altra forma di governo, si dovrebbe ricorrere a un procedimento extralegale.

b) Democratico. Lo Stato si realizza nel 'governo del popolo', attraverso strumenti tipici della democrazia rappresentativa, quali il Parlamento, eletto mediante suffragio universale, e l'adozione dell'istituto del referendum.

c) Fondato sul lavoro. La dignità di ogni cittadino derivante dalla libera scelta di un'occupazione viene riconosciuta e tutelata dallo Stato cost 1 4  

d) Egualitario. L'art. 3 della Costituzione contiene un principio di eguaglianza formale (tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge) e di eguaglianza sostanziale, che impone la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

e) Interventista. Lo Stato, pur riconoscendo il valore dell'istituto della proprietà privata, ritiene necessario intervenire nei vari settori della vita economica, al fine di garantire un maggiore benessere della comunità cost 3 41 s . La Costituzione prevede alcuni strumenti per realizzare tale fine: la programmazione economica; l'espropriazione di imprese o categorie di imprese che svolgono servizi pubblici essenziali; la riforma agraria.

f) Parlamentare. La nostra Repubblica è caratterizzata dal fatto che «il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere» cost 94: il Parlamento si pone, quindi, in una posizione di centralità nel sistema costituzionale. Infatti, poiché esso è il massimo organo rappresentativo della comunità, diviene la sede naturale in cui operare la sintesi delle varie istanze sociali.

g) Decentrato. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento cost 5. In attuazione di tale principio, la Costituzione prevede la creazione delle Regioni, alle quali si affiancano gli enti territoriali minori, Province e Comuni cost 114 s.

h) Non confessionale. La Costituzione non prevede che ci debba essere una religione unica riconosciuta come tale dallo Stato; infatti tutti possono professare qualunque fede religiosa, possono divulgare il proprio credo religioso con opere di proselitismo e possono esercitarne in privato e in pubblico il culto. La legge tutela inoltre la libertà di chi non ha un credo religioso e la libertà di non professare una particolare religione.

LA COSTITUZIONE
argomento articolo
principi fondamentali
sovranità del popolo 1
garanzia dei diritti 2
eguaglianza dei cittadini 3
diritto al lavoro 4
autonomie locali 5
minoranze linguistiche 6
rapporti Stato-Chiesa 7
libertà di religione 8
cultura e ricerca 9
diritti degli stranieri 10
ripudio della guerra 11
bandiera italiana 12