GLOSSARIO

V

vacatio legisdetta anche vacanza della legge, è costituita dal periodo di tempo (generalmente 15 giorni, a meno che nella legge stessa non sia altrimenti disposto) che intercorre fra la pubblicazione della legge nella "Gazzetta Ufficiale" e la sua entrata in vigore; finché esso non sia decorso la legge, anche se pubblicata, non ha alcuna forza obbligatoria: vale, infatti, il principio che "ignorantia legis non excusat" (l'ignoranza della legge non scusa), nel senso che non si ammette che il destinatario della norma invochi a propria giustificazione di averne ignorato l'esistenza. È anche possibile che la legge preveda la sua immediata entrata in vigore a seguito della pubblicazione, dando luogo a quelli che vengono denominati 'decreti-catenaccio'.
valuta in garanziadicitura posta sulla cambiale quando questa viene girata in garanzia; in tale caso il girante affida la cambiale in pegno a un'altra persona. La girata si effettua apponendo sul retro le parole 'valuta in garanzia'; chi riceve la cambiale può esigere il pagamento dal debitore solo se il girante non ha mantenuto nei suoi confronti l'impegno o l'obbligo per il quale la cambiale era stata ceduta in pegno.
valuta per l'incassodicitura posta sulla cambiale quando questa viene girata per l'incasso. In tale caso il girante affida a un terzo, che generalmente è una banca, l'incarico di provvedere per suo conto alla riscossione; si effettua normalmente come una girata in pieno, aggiungendo 'valuta per l'incasso' o semplicemente 'per l'incasso'.
vedutecc 900 aperture che offrono oltre alla possibilità di guardare anche quella di affacciarsi. Le distanze tra il muro in cui è aperta una veduta e il fondo vicino devono essere cc 905 di almeno un metro e mezzo se la veduta è diretta, limite che viene meno quando tra i due fondi vi è una pubblica via; se la veduta è laterale o obliqua la distanza cc 906 non può essere inferiore a 75 cm e dev'essere misurata dal lato più vicino dell'apertura; se è diretta, la distanza va invece misurata tra i punti più vicini anche se il muro ove sorge la veduta è obliquo.
viaggio, contratto dicontratto atipico con il quale una parte, dietro corrispettivo, organizza il viaggio dell'altra, stipulando i contratti di trasporto necessari (per via aerea, ferroviaria o stradale), prenotando gli alberghi nei luoghi di sosta e predisponendo tutto il necessario per il viaggio (servizio degli interpreti, visite guidate nei luoghi di interesse e così via). L'organizzatore è di solito un'agenzia di viaggi: il pagamento del corrispettivo è effettuato dal cliente in un'unica soluzione, e l'agenzia provvede ai vari pagamenti, lucrando la differenza tra quanto pagato dal cliente e quanto corrisposto per i biglietti aerei o ferroviari e gli alberghi.
violenza moraleconsiste nella distorsione della volontà della controparte tramite la prospettazione di un male (minacce ecc.): è causa cc 1434 di annullamento del contratto (anche se esercitata da un terzo e non da un contraente), se le sue caratteristiche sono tali da fare impressione a una persona sensata, facendole temere di esporre sé, i propri familiari o i propri beni a un male ingiusto e notevole.