L'autorità espropriante

È definita dalla legge come l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriazione e che cura il relativo procedimento. La titolarità del potere di espropriazione è attribuita allo Stato, alle regioni ed ai comuni, oltre che al concessionario di un’opera pubblica cui una norma giuridica abbia espressamente attribuito tale potere.

1. Espropriato e beneficiario dell’espropriazione. L’espropriato è il soggetto titolare del diritto oggetto dell’espropriazione e dunque è il soggetto che subisce il procedimento espropriativo. Di regola tale soggetto è un privato ma, pur limitatamente ai beni patrimoniali disponibili, può anche essere una persona giuridica pubblica. Per beneficiario dell’espropriazione si intende invece il soggetto, pubblico o privato, in favore del quale a conclusione del procedimento viene emesso il decreto di esproprio. Il beneficiario dell’espropriazione può infatti non coincidere con l’autorità espropriante, potendo accadere che il bene espropriato venga acquisito da un soggetto privato anziché dall’ente pubblico (si pensi ad esempio ad un appezzamento di terreno espropriato dalla pubblica amministrazione in favore di
una impresa privata che intende costruirvi un complesso industriale di interesse nazionale). Infine, la legge definisce promotore dell’espropriazione il soggetto, pubblico o privato, che domanda l’espropriazione stessa.

2. Oggetto dell’espropriazione. Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o altro diritto reale su bene immobile. Tale istituto, creato appositamente per gli immobili, e ammissibile originariamente soltanto per questi, in alcuni particolari casi viene impiegato anche per beni mobili, ad es., per oggetti di valore artistico, storico e archeologico che lo Stato decide di acquisire a sé, o per documenti di notevole interesse pubblico (espropriazione di beni culturali). Sono qualificati non espropriabili, ovvero espropriabili solamente in casi particolari, i beni demaniali (per i quali il divieto vige sino a quando non ne viene pronunziata la sdemanializzazione), i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici (se non per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione), gli edifici aperti al culto (per l’espropriabilità dei quali sono richieste gravi ragioni ed il previo accordo con la competente autorità ecclesiastica) e le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.